sabato 8 dicembre 2007

Scheda direttiva videofonini

Chi diffonde immagini con dati personali altrui non autorizzate - tramite internet o mms - rischia grosso, anche a scuola: multe da 3 a 18 mila euro, o da 5 a 30 mila euro nei casi più gravi (che possono essere irrogate dall’Autorità garante della privacy) insieme a sanzioni disciplinari che spettano invece alla scuola. Le istituzioni scolastiche autonome hanno inoltre il potere nei regolamenti di istituto di inibire o sottoporre a opportune e determinate cautele l’utilizzo di mms, di registrazioni audio e video, di fotografie digitali all’interno dei locali scolastici. Lo sottolinea il ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Fioroni in una Direttiva, inviata a tutte le scuole, con il parere favorevole del Garante della privacy.Sempre più di frequente accade che immagini e conversazioni di altri studenti, di docenti, di persone che operano all’interno della comunità scolastica siano, a loro insaputa, indebitamente diffuse tramite internet o attraverso scambi reciproci di mms.Una circolazione incontrollata di filmati, registrazioni audio, fotografie digitali – scrive Fioroni - può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali degli interessati, tanto più grave quando riguardi informazioni relative allo stato di salute, alle convinzioni religiose, politiche, sindacali o altri dati sensibili.Informazione e consensoIl Ministro chiarisce poi che in tutti questi casi trova applicazione il codice per la protezione dei dati personali.In particolare, vengono richiamati gli obblighi di preventiva informazione e di necessaria acquisizione del consenso dell’interessato da parte di chi raccoglie e utilizza questi dati personali mediante i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici. SanzioniL’inosservanza di tali obblighi espone gli studenti, o chi compia queste operazioni nelle scuole, alle sanzioni previste dalla legge, fra le quali il pagamento di una multa da 3 a 18 mila euro, ovvero da 5 a 30 mila euro nei casi più gravi.Uso personale e limitiResta ovviamente lecito scattare foto, registrare filmati con il proprio cellulare per uso personale (ad esempio, riprendere una lezione del professore a scopo di studio individuale), ma, anche in questi casi, si devono comunque rispettare ulteriori obblighi previsti da altre norme diverse da quelle relative alla privacy (ad esempio, articolo 10 del codice civile “abuso dell’immagine altrui”, o, in riferimento ad altri recenti fatti di cronaca, l’articolo 528 del codice penale “pubblicazioni oscene” ).Il Ministro, sulla base della normativa vigente e delle pronunce del Garante, ribadisce che la raccolta, la comunicazione e l’eventuale diffusione di immagini e suoni all’interno delle scuole deve avere comunque luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, e che l’immagine altrui può essere utilizzata da parte degli studenti esclusivamente nei modi e nei casi consentiti dall’ordinamento.I poteri delle scuole La direttiva pone l’accento sul fatto che le istituzioni scolastiche autonome hanno il potere nei regolamenti di istituto di inibire o sottoporre a opportune e determinate cautele l’utilizzo di mms, di registrazioni audio e video, di fotografie digitali all’interno dei locali della scuola. La violazione della privacy è anche una infrazione disciplinare Il Ministro ricorda che per Statuto gli studenti sono titolari del diritto alla riservatezza e hanno il dovere di osservare nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi.L’utilizzo improprio dei videofonini da parte degli studenti, sottolinea infine la Direttiva, costituisce non solo un trattamento illecito di dati personali, ma anche una grave mancanza sul piano disciplinare. Di qui la necessità che tali comportamenti siano sanzionati con rigore e severità dai regolamenti di istituto. Più formazione e informazioneIl ministero collaborerà con il Garante per promuovere tutte le iniziative necessarie per informare e formare dirigenti scolastici, insegnanti e studenti sui temi della tutela della privacy.

Diritto legalità

Prot. n° 5843/A3 Roma, 16 ottobre 2006
IL MINISTRO
Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO l’art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 che riconosce personalità
giuridica a tutte le istituzioni scolastiche e ne stabilisce l’autonomia, quale garanzia
di libertà di insegnamento e pluralismo culturale;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 che
regolamenta l’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e
sviluppo delle istituzioni scolastiche;
VISTO CHE i Documenti internazionali, le Raccomandazioni dell’ UNESCO e le
Direttive comunitarie, costituiscono un quadro di riferimento generale per collocare l’
educazione alla cittadinanza e alla legalità e i valori che vi sono connessi, in un più
ampio contesto pedagogico e culturale;
VISTO il Libro bianco «Un nuovo slancio per la gioventù europea» presentato il 21
novembre 2001 dalla Commissione U.E., la quale ritiene che la partecipazione dei
giovani debba essere incoraggiata, attraverso il rafforzamento delle strutture nelle
quali i giovani possono farsi ascoltare e che l'informazione sia indispensabile allo
sviluppo della cittadinanza attiva;
VISTO che il Parlamento europeo, nella Risoluzione sul Libro Bianco (GU C 180 E
del 31.7.2003) ha sottolineato l'importante ruolo svolto dalle organizzazioni giovanili
internazionali ed europee per consentire ai giovani di partecipare stabilmente ed
attivamente alla vita democratica in Europa e di esercitare, nella società, un ruolo di
protagonisti;
VISTO che il Consiglio d'Europa ha proclamato il 2005 "Anno europeo della
cittadinanza democratica, attraverso l'educazione", con l’ obiettivo di impegnare le
istituzioni scolastiche e formative perché siano luoghi di diffusione della cultura della
legalità, della cittadinanza, della convivenza civile, della partecipazione;
VISTA la comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento
europeo dell’8 settembre 2006 sull’efficienza e l’equità dell’istruzione e della
formazione, fondamentali per la crescita economica, l’occupazione e la coesione
sociale;
TENUTO CONTO della posizione comune del Parlamento europeo e del Consiglio
in vista dell’adozione della Decisione, che istituisce, per il periodo 2007-2013, il
programma d’azione “Europa per i cittadini”, finalizzato alla promozione della
cittadinanza attiva e quindi allo sviluppo del senso di appartenenza ad una società
fondata sui principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti dell’uomo, diversità
culturale, tolleranza e solidarietà, principi dichiarati nella carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre del 2000;
CONSIDERATO il diffuso malessere dei giovani, nella scuola e nella società, che si
esprime in molteplici forme e dimensioni: l’ abbandono precoce della scuola, lo
scarso rendimento scolastico, le difficoltà di apprendimento, la fuga dalla regole del
vivere civile e sociale, originando fenomeni di bullismo, di microdelinquenza, di
conflittualità più o meno latenti;
TENUTO CONTO della presenza nel nostro Paese di fenomeni di povertà,
emarginazione e illegalità, che alimentano senso di insicurezza e precarietà
generando un atteggiamento di sfiducia nelle istituzioni e di diffidenza nelle norme;
CONSIDERATO che l’Italia presenta un tessuto sociale ed economico sempre più
multietnico e multiculturale che rafforza la necessità di confronto e dialogo, nonché
di esercizio del diritto alla diversità;
CONSIDERATO che i cambiamenti sociali, culturali, economici e le complessità
che caratterizzano le società attuali hanno determinato processi di innovazione e
trasformazione significativi sui sistemi educativi di tutti i Paesi rendendo necessario
ridefinire il concetto stesso di cittadinanza, di legalità e di democrazia anche
attraverso il riconoscimento del ruolo fondamentale della componente studentesca
nella vita della scuola e della comunità;
CONSIDERATO che esiste una forte correlazione tra democrazia, conoscenza di
diritti e doveri, giustizia e legalità intesa, quest’ultima, come strumento di libertà,
possibilità di scelta, partecipazione, fiducia nelle istituzioni;
TENUTO CONTO che la legalità si sostanzia di principi, valori condivisi e regole
che implicano possibilità di accesso alla conoscenza di diritti e doveri, ma anche di
partecipazione consapevole e costruttiva alla vita sociale e politico-istituzionale;
RITENUTO che la scuola, sede istituzionale dell’educazione e dell’istruzione, deve
assumere la responsabilità di contribuire alla coesione sociale attraverso l’attenzione
alle differenze tra generazioni, generi, etnie, lingue, religioni e culture, l’impegno a
leggere i bisogni formativi del territorio di riferimento rapportati alla più ampia
dimensione nazionale, europea e mondiale, la ricerca di strategie adeguate, in grado
di favorire la partecipazione di tutti gli alunni e le alunne al proprio processo
educativo-formativo e alla vita della comunità scolastica;
TENUTO CONTO che la cultura della democrazia e della partecipazione, della
legalità e della responsabilità, del rispetto della propria persona e di quella altrui,
della collaborazione e solidarietà si costruisce nell’esperienza, da vivere nella scuola
quale luogo privilegiato;
CONSIDERATO che il bagaglio culturale dei giovani è frutto della interazione tra
apprendimenti formali e apprendimenti informali e non formali e che la cultura della
cittadinanza e della legalità è il risultato dell’ esperienze e delle conoscenze
acquisite anche al di fuori della scuola;
RITENUTA l’educazione alla legalità una dimensione formativa trasversale ai saperi
e al contempo opportunità pragmatica per potenziare la capacità della scuola di
interpretare e di intervenire sulla complessa realtà del mondo contemporaneo e
comprenderne i problemi;
VISTA la necessità di promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla
costruzione europea e di migliorare la comprensione della diversità culturale
europea e dei valori comuni, sostenendo il rispetto dei diritti umani e la lotta contro il
razzismo, la xenofobia e l’antisemitismo;
CONSIDERATO che le risposte ai problemi posti dalla società di oggi, comuni a tutti
i paesi, devono investire il modo di pensare e di agire di tutti i cittadini e devono
comportare un cambiamento radicale nella mentalità e nei comportamenti
individuali e collettivi, gli interventi più significativi attuati all’ interno della scuola
devono coinvolgere tutti i soggetti dell’ educazione a partire dalla famiglia;
RITENUTO che il concetto di democrazia è strettamente connesso con quello di
cittadinanza, intesa non solo come insieme di doveri che tutti abbiamo, ma anche
nel senso che, come cittadini, dobbiamo essere protagonisti attivi della democrazia
e quindi soggetti responsabili della formazione civica dei giovani che è, e rimane,
uno degli obiettivi primari dell’ istruzione e della formazione;
CONSIDERATO che l’educazione alla democrazia e alla legalità trova nel
protagonismo degli studenti e delle studentesse un ambito privilegiato e che i dirittidoveri
di cittadinanza si esplicano nel rispetto delle regole e nella partecipazione di
tutti i cittadini alla vita civile, sociale, politica ed economica;
CONSIDERATO che il riconoscimento delle differenze è un valore aggiunto della
democrazia e che il principio di uguaglianza è uno dei cardini della Costituzione
italiana, intesa come opportunità da offrire a tutti i cittadini non secondo una logica
distributiva, ma come offerta individualizzata che tenga conto delle specificità e delle
caratteristiche di ciascuno;
EMANA
il presente atto di indirizzo recante le linee guida e gli orientamenti sulla cittadinanza
democratica e legalità.
1) - Finalità
Le indicazioni e gli orientamenti qui suggeriti si muovono sul percorso già intrapreso
da tante scuole che hanno realizzato e realizzano esperienze eccellenti,
evidenziando sensibilità per i bisogni dei giovani e degli adulti, impegno
nell’innovazione e nella ricerca didattica, capacità di affrontare fenomeni complessi
e di difficile soluzione. Si parte dall’esistente per rafforzare l’opportunità della scuola
di aprirsi al mondo esterno, in una logica di comunità educante all’ interno della
quale gli studenti e le studentesse siano soggetti centrali dell’ educazione e dell’
istruzione.
L’ipotesi è che la scuola diventi una comunità in cui si cresce sul piano umano e
culturale, si fa esperienza di convivenza civile e solidarietà, di inclusione nel rispetto
delle singole individualità e delle tante storie personali.
1.1 - Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell’ambito dell’autonomia e
della pluralità delle sue forme, promuovono tutte le condizioni per far sì che la
legalità e la democrazia siano una pratica diffusa nella comunità scolastica e nei
processi di apprendimento con l’obiettivo di formare cittadini e cittadine solidali e
responsabili, aperti alle altre culture e liberi di esprimere sentimenti, emozioni e
attese, capaci di gestire conflittualità e incertezza e di operare scelte ed assumere
decisioni autonome agendo responsabilmente per l’affermazione dei valori di libertà
e giustizia.
Vanno promosse, in questo quadro, le occasioni di apprendimento informale e non
formale, sia all’ interno della scuola sia al suo esterno, e va favorita l’interazione tra
apprendimento formale e apprendimento non formale.
1.2 - Ogni scuola deve assumere l’impegno e la responsabilità dell’apprendimento di
ciascuno studente e informare il suo operato alle regole della trasparenza, della
partecipazione e del rispetto dei singoli per sviluppare o rafforzare in ognuno dei
suoi attori - dal dirigente scolastico al personale amministrativo, dai docenti agli
alunni e alle loro famiglie – il senso dell’appartenenza ad una comunità in rapida
evoluzione che richiede a tutti i cittadini e segnatamente ai giovani capacità di
ascolto e di intervento, nel rispetto della libertà di tutti, in una dimensione locale,
nazionale ed internazionale, come luogo di relazioni e conoscenza, di incontri
culturali, di pratiche sociali, di solidarietà.
2) - Indicazioni operative
Se la legalità è valore della regola, strumento di libertà, possibilità di scelta,
partecipazione, fiducia nelle istituzioni e quindi anche nella scuola, realizzazione
dell’interesse generale essa non può essere fondata che sulla conoscenza, il
sapere, il bene della cultura.
Per vivere la legalità a scuola, è necessaria la concorrenza di più elementi: la
condivisione delle regole, la partecipazione alle scelte e alle decisioni, la
conoscenza e la condivisione della strada da percorrere e degli strumenti da
utilizzare per essere autenticamente liberi, ma anche saper discutere, saper
valutarsi e valutare, saper confrontarsi con le opinioni altrui, sapersi aprire al dialogo
e alla relazione in una logica interculturale.
La scuola aperta al mondo esterno, e in interazione costante con la famiglia e con
tutti i soggetti del territorio, diventa luogo di incontro e di scambio, di relazioni e di
occasioni, moltiplicando le opportunità di apprendimento e facilitando il dialogo tra
giovani ed istituzioni, tra pari, tra generazioni e culture diverse, garantendo la
capacità di dialogare in modo costruttivo e di porsi in modo critico, ma rispettoso, di
fronte all’ altro.
Vanno quindi promosse le capacità progettuali ed organizzative che le scuole
svolgono anche in rapporto alle peculiarità territoriali e allo stretto collegamento con
le famiglie, le autorità locali, il territorio nel suo complesso. La costruzione di
sinergie di azione fra attività curricolari ed attività extracurricolari, la costruzione di
percorsi di conoscenza finalizzati a favorire l’ acquisizione di strumenti autonomi di
giudizio e l’ interiorizzazione dei valori di democrazia, di cooperazione, di pace, sono
alcuni tra gli obiettivi che la scuola persegue.
Ci si muove proprio in questa direzione e la concertazione delle iniziative a livello
interistituzionale è una condizione determinante per affrontare l’ educazione alla
legalità come problema che coinvolga ed impegni tutti i soggetti che operano nel
sociale.
L’ impegno interistituzionale per contrastare il disagio, l’ emarginazione, l’
esclusione, per rimuovere le situazioni a rischio con l’ obiettivo di promuovere il
successo formativo per tutti e per ciascuno deve essere orientato a spezzare le
maglie di quella “ragnatela” di omertà e di ignoranza dalle quali l’ illegalità trae la sua
linfa.
La recente normativa offre agli studenti strumenti concreti per partecipare con
responsabilità e consapevolezza alla vita della scuola, esercitando diritti e doveri e
intervenendo come soggetto attivo che con pari dignità rispetto a tutti gli altri
soggetti della scuola.
3) - Il Piano dell’Offerta Formativa
Rappresenta il documento fondamentale di ogni istituzione scolastica. Contiene
l’analisi del contesto in cui opera, le priorità individuate, gli obiettivi e i risultati da
raggiungere, le strategie didattiche e valutative da adottare, le attività da svolgere, le
risorse disponibili in termini di ambienti, attrezzature, spazi, professionalità e
collaborazioni esterne attivate e da attivare.
L’efficacia del POF è legata al processo che ne ha determinato l’elaborazione.
Pertanto, una scuola intesa come comunità, dove si rafforzi il senso di
appartenenza, dove tutti, giovanissimi, giovani e adulti, stiano bene, vivano la
propria identità, e riconoscano quella altrui, è una scuola che favorisce una ampia
progettualità esistenziale e che rafforza il senso della realtà investendo nella
centralità pedagogica.
Tale centralità deve essere condivisa da tutti coloro che vi operano, dalle famiglie,
dagli studenti e da tutti deve essere assunta come obiettivo prioritario, nel rispetto
delle competenze e dei compiti di ciascuno.
4) - L’accoglienza
È lo strumento con cui la scuola, nell’accogliere, conosce e valorizza tutti gli apporti
dei singoli alunni, anche quelli di diversa cultura e abilità. In questa operazione,
anche il soggetto più debole e indifeso deve sentirsi “l’atteso”, anzi, secondo la
lezione di Don Milani, “il preferito”. Ciascuno deve trovare calore umano e cordialità,
deve avere la possibilità di essere ascoltato e avere risposte adeguate ai propri
bisogni, deve sentirsi parte integrante di un sistema organizzato e laborioso.
Una scuola che sa accogliere deve curare la pulizia e l’attrattività degli ambienti
avvalendosi anche della creatività degli studenti e delle studentesse che, in virtù del
loro stesso contributo, non li sentiranno estranei; deve favorire l’informazione e la
comunicazione; dare spazio ad attività in cui ciascuno possa esprimersi liberamente
utilizzando quelle competenze informali e non formali che molto spesso non
vengono valorizzate, assumere compiti e funzioni utili per la collettività scolastica.
5) - L’organizzazione della vita scolastica
Questa riguarda la didattica, le attività extracurricolari, la valutazione, l’uso degli
spazi (laboratori, auditorium, biblioteche, palestra, aule ), il calendario scolastico e
l’orario delle lezioni, compiti e funzioni del personale scolastico, la comunicazione
nella scuola, con le famiglie e con i soggetti esterni, la documentazione
amministrativa e didattica.
Il tutto deve essere orientato alla qualità dell’apprendimento e alla valorizzazione
delle risorse, strumentali e professionali, di cui ciascuna scuola dispone. Ciascuna
componente scolastica, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, deve
essere e sentirsi parte dell’organizzazione complessiva e del suo funzionamento.
Trasparenza, flessibilità e partecipazione attiva devono caratterizzare qualsiasi
scelta, compresa quella di suggerire eventuali adattamenti da apportare anche in
rapporto alla valutazione dell’efficienza della struttura organizzativa, variabile
fondamentale della qualità dell’offerta di ciascuna scuola.
L’ educazione alla legalità è premessa e dimensione trasversale dell’ intero percorso
formativo e parte organica delle attività curricolari perché può costituire asse e
condizione per la formazione di personalità critiche, autonome pluralistiche, aperte
alla conoscenza, disponibili ad affrontare la realtà, a difendere la propria identità, in
grado di riconoscersi, definirsi, di vivere i valori della democrazia in modo
consapevole trasferendone i principi nella pratica quotidiana.
6) - La rete delle relazioni
Le esperienze di regolazione nei rapporti interpersonali e di ruolo delle diverse
generazioni, bambini, giovani e adulti, costituiscono le esperienze basilari per la
nascita e lo sviluppo di atteggiamenti positivi nei confronti delle regole e delle
pratiche sociali. Pertanto la disponibilità all’ascolto, al confronto, l’attenzione ai punti
di vista, sensibilità e modelli culturali differenti, la partecipazione ai processi di
formazione delle decisioni devono regolare le relazioni tra studenti e dirigente
scolastico, tra studenti e docenti, tra dirigente e personale, tra scuola e famiglia.
Sono queste le condizioni per sentirsi parte di una comunità e maturare il senso
dell’appartenenza.
7) - L’approccio ai saperi
I saperi rappresentano il fondamento della conoscenza e contribuiscono a
impadronirsi delle chiavi di lettura della realtà nelle sue diverse dimensioni. Scoprire
e imparare i fondamenti delle discipline, i rispettivi linguaggi e le regole che
sottendono il processo di formazione della conoscenza è un’esperienza che sviluppa
competenze, autonomia di giudizio, senso critico, metodo di studio, capacità di
apprendere e, al tempo stesso, favorisce consapevolezza di sé e autostima e
orienta la progettualità personale. Vanno quindi privilegiate le metodologie che
favoriscono il protagonismo e promuovono lo spirito di ricerca.
8) - I saperi per la legalità
Un’attenzione particolare bisogna avere per la conoscenza storica che dà spessore
alle storie individuali ed a quella collettiva, che dà senso al presente e permette di
orientarsi in una dimensione futura. Anche la conoscenza della Costituzione, delle
istituzioni preposte alla regolamentazione dei rapporti civili, sociali ed economici,
sono fondamentali e devono essere parte del bagaglio culturale dei giovani. La
conoscenza del contesto sociale nel quale i giovani si muovono e agiscono non può
prescindere dalla conoscenza delle dinamiche europee ed internazionali, delle altre
lingue, culture e religioni, maturata anche attraverso la capacità di accesso ed uso di
tutte le opportunità di mobilità culturale e geografica esistenti.
Gli interventi si svilupperanno su più livelli, da quello della comunicazione sociale,
alla conoscenza del territorio e dell’ ambiente e si incentreranno sui temi
dell’educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva, con particolare attenzione alla
dimensione europea. In questo contesto è necessario promuovere occasioni di
carattere informale e prevedere la trattazione delle diverse tematiche proposte
anche attraverso il coinvolgimento diretto delle realtà giovanili presenti nella città e
nei luoghi di ritrovo.
Rispetto alla promozione di occasioni più strutturate e formali di apprendimento
potrebbero assumere una significativa centralità modi e strumenti che facilitino i
dibattiti, gli incontri, gli scambi e che coinvolgano, scuole, università, centri di
aggregazione giovanile (es. Centri Risorse creati con la Misura 4 Obiettivo 1- PON
Nazionale).
Per educare alla democrazia, alla legalità, alla cittadinanza possono essere
utilizzate e valorizzate tutte le diverse forme espressive degli studenti e delle
studentesse.
9) - La valutazione
Ciascuna istituzione scolastica deve dare un ruolo di primo piano alla valutazione
dell’efficacia, dell’efficienza e dell’equità del proprio servizio educativo e formativo.
Pertanto la vita scolastica, nella pluralità delle sue dimensioni e dei soggetti che vi
operano, compresi gli alunni e i genitori, va monitorata sulla base di indicatori relativi
a tutte le variabili che favoriscono e concorrono all’apprendimento di alunni e alunne.
La lettura dei dati consentirà di procedere alla valutazione che, nel caso specifico, si
caratterizza come autovalutazione.
Soprattutto per quanto riguarda gli apprendimenti, occorre dare il giusto spazio al
coinvolgimento degli alunni guidandoli, attraverso la ricostruzione della loro
esperienza scolastica, all’autovalutazione, essenziale per acquisire consapevolezza
di sé, delle proprie possibilità e soprattutto della propria crescita.
Le scuole secondarie di secondo grado, considerata l’età degli studenti, dovranno
trovare le forme più adeguate per coinvolgere studenti e studentesse già nella
definizione degli indicatori relativi all’insieme dei fattori che danno efficacia ed
efficienza alla qualità della scuola e degli apprendimenti; in tal modo, conoscendo
con chiarezza gli aspetti e le dinamiche della realtà scolastica, impareranno ad
assumere la responsabilità del loro operato, a sentirsi parte attiva di una struttura
organizzata che apprende.
10) - La formazione del personale scolastico
La realizzazione degli obiettivi proposti e da perseguire, le strategie da adottare e le
collaborazioni da attivare per tradurre i principi di cittadinanza, democrazia e legalità
in patrimonio culturale dei singoli, in comportamenti e in modello di vita è legata al
coinvolgimento di tutto il personale scolastico, alla sua sensibilità, alla crescita
professionale. A tale scopo la formazione continua assume un ruolo di primaria
importanza. Essa, ancorata alle esperienze di vita e professionali dei singoli, deve
dare gli strumenti conoscitivi per consentire la necessaria riflessione sulle questioni
più intimamente legate alla legalità, all’educazione interculturale e alla cittadinanza
attiva, stimolare la riflessione, orientare la ricerca educativa e soprattutto didattica,
modalità che arricchisce e produce cambiamenti sostanziali.
La sfida maggiore investe i docenti di tutte le aree disciplinari, che devono ricercare
e valorizzare i contenuti, le metodologie e le forme di relazione e valutazione degli
apprendimenti, che maggiormente favoriscono la partecipazione e il coinvolgimento
degli alunni, la percezione di star bene a scuola, la consapevolezza di essere in una
comunità che accoglie, che mette in pratica le regole del vivere civile e sociale, che
dialoga con le istituzioni e con la società civile organizzata, che sa apprendere.
11) - L’apertura della scuola alle famiglie e al territorio
La famiglia e il territorio costituiscono due punti di forza che la scuola non deve
trascurare. Il buon esito del suo operato dipende anche dal grado di coinvolgimento
delle famiglie, dalla capacità di individuare le risorse che il territorio offre, di
collaborare con le tante associazioni che lavorano per la legalità, intesa nella sua
accezione più ampia, e che operano nel tessuto sociale per i giovani e con i giovani.
Occorre dare ampio spazio ai genitori singoli o associati, tenendo conto delle realtà
esistenti ed operanti nel territorio, delle iniziative realizzate o in fase di realizzazione
(V. Progetto Genitori) rafforzandone i contenuti e prevedendo azioni coerenti, non
sovrapposte, che vedano l’ integrazione delle risorse piuttosto che la loro
polverizzazione.
E’ necessario, pertanto, favorire il coinvolgimento dei genitori con l’obiettivo di
avvicinarli alla scuola e di renderli partecipi non solo dell’andamento scolastico dei
propri figli, ma di tutto ciò che la scuola possiede e realizza. Ad essi deve essere
offerta l’opportunità di trovare nell’ambiente scolastico occasioni di confronto e
dialogo, di conoscenza, di partecipazione a iniziative e attività, utilizzando il
patrimonio di competenze che ogni adulto possiede.
In questa direzione dovrebbero essere progettati interventi di sensibilizzazione e
formazione finalizzati a favorire, anche tra i genitori, la riflessione sulle
problematiche dei giovani e sulle questioni della convivenza civile e democratica.
Altrettanto spazio bisogna dare alle relazioni con il territorio, che deve guardare alla
scuola come ad un bene comune, come ad un luogo aperto alle sollecitazioni
esterne, disponibile ad offrire spazi, attrezzature e competenze. La scuola, dal canto
suo, deve vivere il territorio come luogo di incontri e conoscenza, terreno di
solidarietà, area di sperimentazione. Pertanto vanno promosse tutte le iniziative che
portano studenti di ogni ordine e grado fuori della scuola, nel senso che essi devono
misurarsi con la vita pubblica, conoscere e vivere i vantaggi dell’associazione,
dedicarsi ad attività di volontariato. Da qui l’importanza di costruire una vasta rete di
relazioni con altre scuole, con le associazioni che contrastano ogni forma di
negazione dei diritti umani, che svolgono attività di volontariato, che testimoniano il
valore dell’impegno civile e sociale e della solidarietà.
12) - Gli studenti e l’ associazionismo
Altro elemento da non trascurare è la promozione delle aggregazioni giovanili. In
questo le associazioni studentesche e le Consulte provinciali degli studenti possono
dare un grande contributo di idee, di conoscenza del mondo giovanile e dei suoi
bisogni, di azioni di sensibilizzazione, destinate anche al mondo degli adulti.
La scuola deve poter essere il punto di riferimento delle suddette aggregazioni,
confrontarsi, dialogare e collaborare, offrendo risorse, spazi e strumenti per incontri
e iniziative.
Un obiettivo prioritario, in questo contesto, deve essere quello di promuovere la più
ampia progettualità, la capacità di assumere un ruolo propositivo attivo e partecipe,
ma anche la capacità di co-gestire, organizzare, esperire.
Sarebbe, pertanto, opportuno:
! attuare esperienze pilota che vedano il coinvolgimento diretto dei giovani nei
loro diversi luoghi di aggregazione e attraverso le loro diverse forme
espressive
! sperimentare nuove strategie di intervento in ambito scolastico ed
extrascolastico, locale, nazionale ed europeo che prevedano il
coinvolgimento delle istituzioni, delle scuole, delle Consulte Provinciali degli
Studenti e delle Associazioni giovanili per realizzare percorsi formativi
condivisi di educazione alla legalità.
13) - La cooperazione europea e internazionale
Un contributo all’acquisizione di conoscenze, competenze e atteggiamenti che
aiuteranno i giovani a diventare cittadini e a svolgere un ruolo nella società, può
venire dalla cooperazione europea e internazionale.
Gli studi condotti dal Consiglio di Europa sull’educazione alla cittadinanza
democratica possono rappresentare per i docenti un valido stimolo per approfondire
gli ambiti teorici e conoscere le numerose esperienze dei diversi Paesi appartenenti
all’U.E..
Inoltre, la partecipazione ai programmi europei costituisce una valida e significativa
occasione per definire e realizzare con scuole di altri Paesi strategie didattiche
finalizzate al confronto e allo scambio fra culture e a favorire tra i giovani il dialogo
interculturale.
Gli spazi che i progetti a dimensione europea dedicano alla mobilità non possono
che arricchire la conoscenza attraverso l’esperienza diretta e far superare ,
attraverso il confronto con altre tradizioni, mentalità e comportamenti, gli stereotipi
che sovente sono alla base di fenomeni di intolleranza, xenofobie e razzismo.
14) - Le azioni a livello nazionale, regionale e provinciale
Educare alla legalità – che è l’ obiettivo prioritario dell’educazione alla cittadinanza -
può assumere molteplici forme e una pluralità di aspetti che vanno: dall’associazione
di volontariato, al gruppo sportivo d’istituto, alle attività teatrali, dall’ apertura degli
spazi della scuola di pomeriggio, alla scrittura condivisa del Regolamento d’istituto
ispirato ai principi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
Il Ministero della Pubblica Istruzione, nel favorire l’evoluzione naturale
dall’”educazione” alla legalità verso una “cultura” della legalità come pratica diffusa
della comunità scolastica in cui la partecipazione studentesca diviene momento
centrale, promuove e sostiene l’operato delle Istituzioni scolastiche attraverso
l’attuazione delle seguenti azioni:
• realizza accordi e intese con i Ministero dell’ Interno, della Giustizia e delle
Politiche sociali, con i Dipartimenti delle Pari opportunità, per realizzare azioni
congiunte e coordinate nelle rispettive materie di competenza, finalizzate a
rimuovere gli ostacoli che favoriscono condizioni di disagio, di negazione dei diritti, di
illegalità.
• istituisce la Giornata Nazionale della Cittadinanza e della Legalità in una data da
individuare, d’intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome;
• coordina iniziative di monitoraggio ex ante, in itinere, ex post e di valutazione
delle esperienze scolastiche, comprese quelle a dimensione europea,. per favorire
la loro disseminazione e valorizzazione, in collaborazione con gli Uffici scolastici
regionali e provinciali;
• avvia intese di collaborazione con Associazioni/Enti/Istituzioni che si occupano di
educazione alla legalità e lotta alla mafia;
• rafforza il ruolo e i compiti del Forum delle Associazioni degli studenti, delle
Consulte provinciali degli studenti, anche attraverso una più efficace e solida
interazione fra tutti gli organismi di rappresentatività degli studenti esistenti. La
partecipazione degli studenti alla vita della scuola che non si esprime solo attraverso
le forme di rappresentanza previste (dal livello d’Istituto alla Conferenza Nazionale
dei Presidenti della Consulte), va promossa e valorizzata quale risorsa essenziale e
determinante per avviare processi di democrazia consapevoli e condivisi. In tale
quadro si intende promuovere un più stretto e proficuo contatto con le
organizzazione giovanili europee e individuare strumenti e strategie rivolti a favorire
l’ accesso dei giovani alle opportunità di studio e di scambio, di mobilità e di
collaborazione transnazionale;
• promuove la cultura della partecipazione e della collaborazione anche attraverso
il coinvolgimento dell’associazionismo di studenti, genitori, operatori sociali, enti
pubblici e privati che operano nell’ ambito della promozione della legalità e della
difesa delle vittime dell’ illegalità, dell’ ingiustizia e della sopraffazione;
• prevede, in considerazione della complessità dei temi trattati, la costituzione di
gruppi di lavoro a livello nazionale e regionale (all’interno dei quali dare spazio alla
Consulta provinciale degli studenti, alle Associazioni dei genitori, ai rappresentanti
degli Organi Collegiali) che garantiscano azioni concrete quali:
- incontri periodici e dibattiti anche virtuali (es. costruzione di un “portale orizzontale”
che rappresenti il punto di incontro dei gruppi di lavoro, nazionale e regionali);
- “INTRANET” di servizio finalizzato a creare uno scambio costante ed aggiornato di
informazioni tra partner e a gestire a distanza tutti i momenti di lavoro;
Gli Uffici centrali, regionali e provinciali del Ministero, ciascuno nell’ambito delle
proprie competenze, sostengono le istituzioni scolastiche nelle forme e con le
modalità della condivisione e con gli strumenti che favoriscono il coordinamento.
IL MINISTRO
Giuseppe Fioroni

direttiva 30.11.2007

Ministero della Pubblica Istruzione
Roma, 30 novembre 2007
Direttiva n. 104
IL MINISTRO
CONSIDERATO che il diritto alla protezione dei dati personali gode di specifiche
forme di tutela stante la vigenza di apposite disposizioni
normative (da ultimo, contenute nel “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, approvato con d.lgs. 30 giugno
2003 n. 196) volte ad assicurare che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale;
CONSIDERATO che il Ministero della pubblica istruzione intende promuovere fra
gli studenti la più ampia conoscenza dei diritti di rilevanza
costituzionale, quale è il diritto alla protezione dei dati personali,
nella convinzione che l’educazione alla cultura della legalità deve
essere effettuata mediante azioni volte a favorire la conoscenza ed
il rispetto delle leggi vigenti;
CONSIDERATO che per gli studenti il diritto alla riservatezza è sancito
espressamente anche dall’art. 2, comma 2, del d.P.R. 24 giugno
1998 n. 249 (c.d. “Statuto delle studentesse e degli studenti”),
richiamato dall’art. 96, comma 2, del predetto Codice ;
CONSIDERATO che nell’ambito delle comunità scolastiche, soprattutto tra i
giovani, risulta molto frequente l’utilizzo di “telefoni cellulari” o
di altri dispositivi elettronici;
CONSIDERATO che la regolamentazione delle sanzioni disciplinari applicabili nei
confronti degli studenti per la violazione del divieto di utilizzo dei
telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici durante lo
svolgimento di attività didattiche è rimessa all’autonomo potere
organizzativo-regolamentare delle istituzioni scolastiche
conformemente a quanto chiarito con l’atto di indirizzo del
Ministro della Pubblica Istruzione prot. n. 30/DIP/segr. del 15
marzo 2007 avente ad oggetto “linee di indirizzo ed indicazioni in
materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi
elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei
genitori e dei docenti”;
CONSIDERATO che la regolamentazione dell’utilizzo delle suddette
apparecchiature da parte del personale docente è disciplinata,
oltre che da disposizioni organizzative previste dall’autonoma
regolamentazione di istituto, da specifiche norme deontologiche e
disciplinari, dettate dallo Statuto dei lavoratori e dal CCNL in
coerenza con l’esigenza di adempiere correttamente ai doveri
professionali;
CONSIDERATO che, indipendentemente dai summenzionati profili organizzativisanzionatori
inerenti all’ordinamento scolastico e connessi ad un
utilizzo improprio dei telefoni cellulari o di altri dispositivi
elettronici volto a turbare il corretto e sereno svolgimento delle
attività didattiche, si pone il problema di chiarire se in via più
generale, ai sensi dell’ordinamento vigente, siano configurabili
fattispecie in contrasto con la normativa sulla protezione dei dati
personali;
CONSIDERATO che nelle istituzioni scolastiche ha assunto vasta diffusione e
rilevanza sociale il fenomeno dell’utilizzo di telefoni cellulari o di
altri dispositivi elettronici, da parte degli studenti o di altri
soggetti, allo scopo di acquisire, rectius “carpire”, dati in formato
audio, video o immagine che riproducono registrazioni vocali o
filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, studenti,
docenti, o altri soggetti, che operano all’interno della comunità
scolastica;
CONSIDERATO che i dati in questione si configurano come “dati personali” ai
sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b) del predetto Codice;
CONSIDERATO che l’acquisizione dei dati sopra menzionati, pur svolgendosi
all’interno delle istituzioni scolastiche, in molti casi, non è
riconducibile allo svolgimento di attività didattiche, formative o
di apprendimento proprie della scuola;
CONSIDERATO che i dati di cui sopra vengono frequentemente divulgati non solo
tra gli appartenenti alla stessa comunità scolastica ma, talvolta,
anche verso un pubblico “indistinto” di fruitori mediante
l’utilizzo dei sistemi telematici e della rete internet;
CONSIDERATO che si assiste alla crescente diffusione nella rete internet di siti
web e portali “dedicati” volti a rendere pubblici filmati o
registrazioni aventi per oggetto episodi verificatisi nell’ambito
delle istituzioni scolastiche o comunque durante i periodi di
svolgimento di attività didattiche o formative, in alcuni casi,
anche con finalità denigratorie della dignità personale e sociale di
studenti, anche minori di età, e docenti;
CONSIDERATO che i dati personali sopra menzionati sono in alcuni casi
“sensibili”;
CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra illustrato, si rendono necessari
ulteriori chiarimenti interpretativi, oltre a quelli già forniti con il
provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione
dei dati personali del 20 gennaio 2005 e con il precedente
provvedimento del 12 marzo 2003, con particolare riferimento
alle fattispecie concrete che vengono a configurarsi nelle scuole
italiane;
CONSIDERATA l’esigenza di fornire opportuni chiarimenti esplicativi della
normativa vigente al fine di favorire il pieno rispetto della
disciplina di protezione dei dati e di informare i soggetti della
comunità scolastica circa le conseguenze sanzionatorie che
possono prodursi nei confronti di chi incorre nella violazione del
diritto alla protezione dei dati personali;
CONSIDERATA l’opportunità di porre in essere attività informative nelle scuole
allo scopo di prevenire il fenomeno della violazione del diritto
fondamentale alla protezione dei dati personali, di derivazione
costituzionale, da parte degli studenti e degli altri soggetti della
comunità scolastica;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30
giugno 2003, n. 196);
VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 7 dicembre
2006, n. 305 “Regolamento recante identificazione dei dati
sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate
dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli artt. 20
e 21 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in
materia di protezione dei dati personali” (pubblicato sulla G.U. n.
11 del 15 gennaio 2007);
VISTA la legge 15 marzo 1999 n. 59;
VISTO il DPR 8 marzo 1999 n. 275;
VISTO il DPR 24 giugno 1998 n. 249, “Statuto delle studentesse e degli
studenti”;
VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione prot. n.
5843/A3 del 16 ottobre 2006, recante: “Linee di indirizzo sulla
cittadinanza democratica e legalità”;
VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione, prot. n. 1455
del 10 novembre 2006, recante “ Indicazioni ed orientamenti sulla
partecipazione studentesca”
VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione, prot. n. 16 del
5 febbraio 2007, recante “linee di indirizzo generali ed azioni a
livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
VISTO l’atto di indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione, prot. n.
30/dip./segr. del 15 marzo 2007, recante “linee di indirizzo ed
indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri
dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione
di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità
dei genitori e dei docenti”;
VISTO l’art. 4 comma 1 lettera A, D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165;
SENTITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali nella
seduta del 29 novembre 2007, ai sensi dell’art. 154, comma 4, del
predetto Codice ;
ADOTTA
la presente direttiva recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in
ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento
all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo
scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.
1. Uso dei telefoni cellulari allo scopo di acquisire dati personali
Le immagini, i suoni e i filmati acquisiti nelle comunità scolastiche mediante telefoni cellulari
o altri dispositivi elettronici e successivamente trasmessi tramite Mms o comunque divulgati
in altre forme, ivi compresa la pubblicazione su siti internet, possono contenere informazioni
di carattere personale relative ad uno o più interessati identificati o identificabili e in
particolare a persone fisiche. Ne segue che la raccolta, conservazione, utilizzazione e
divulgazione a terzi dei predetti dati configura, ai sensi della normativa vigente, un
"trattamento" di dati personali. Tali dati, peraltro, possono anche riguardare la sfera della
salute, della vita sessuale o altre informazioni "sensibili" per cui sono previste particolari
garanzie a tutela degli interessati.
Sembra opportuno ricordare che per “dati sensibili” si intendono: “i dati personali idonei a
rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale” (cfr. art. 4 comma 1 lettera C del Codice della privacy).
La disciplina in materia di protezione dei dati personali, invece, non si applica quando i dati
raccolti non comprendono informazioni riferite a soggetti identificati o identificabili, anche
indirettamente.
Ciò posto, corre l’obbligo di chiarire gli ambiti di operatività della normativa vigente
mettendo in evidenza che si devono distinguere due diverse situazioni giuridiche a seconda
che l’acquisizione dei dati personali in questione sia finalizzata ad una successiva
divulgazione verso terzi oppure avvenga esclusivamente per un uso personale.
2. Specifiche cautele di carattere generale
Chi utilizza ed invia i dati personali raccolti (immagini, filmati, registrazioni vocali,…),
indipendentemente dal fatto che lo faccia per fini personali o per diffonderli, anche
successivamente, deve rispettare in ogni caso gli specifici obblighi previsti a tutela dei terzi
dalla comune disciplina in campo civile e penale, anche nel caso di uso dei dati per fini
esclusivamente personali.
La raccolta, la comunicazione e l’eventuale diffusione di immagini e suoni deve avere
comunque luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati,
utilizzando l’immagine altrui nei modi e nei casi consentiti dall’ordinamento.
Si dovrà quindi porre attenzione, in particolare, sulla tutela prevista dall’art. 10 del codice
civile ("Abuso dell’immagine altrui").
“Articolo 10 Abuso dell'immagine altrui
Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o
pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita,
ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti,
l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il
risarcimento dei danni”.
Pari attenzione deve essere prestata alle garanzie previste per l’esposizione, la riproduzione e
la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona (art. 96 legge 22 aprile
1941, n. 633 sul diritto d’autore), le quali richiedono il consenso della persona ritrattata a
meno che la riproduzione dell’immagine sia giustificata "dalla notorietà o dall’ufficio
pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o
culturali o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse
pubblico o svoltisi in pubblico" e vietano, comunque, l’esposizione o la messa in commercio
che rechino "pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona
ritrattata" (art. 97, comma 1, della legge 22 aprile 1941 n. 633).
Inoltre, il dovere di astenersi dal violare queste prerogative degli interessati anche in
applicazione del principio del "neminem laedere" (art. 2043 codice civile) non esaurisce gli
obblighi giuridici della persona che utilizza i suddetti dati personali (immagini, filmati,
registrazioni vocali,…), dovendo la stessa rispettare altri divieti sanzionati penalmente che
possono riguardare, in particolare:
a) l’indebita raccolta, la rivelazione e la diffusione di immagini attinenti alla vita privata che
si svolgono in abitazioni altrui o in altri luoghi di privata dimora (art. 615-bis codice penale);
b) il possibile reato di ingiurie, in caso di particolari messaggi inviati per offendere l’onore o
il decoro del destinatario (art. 594 codice penale);
c) le pubblicazioni oscene (art. 528 codice penale);
d) la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico (artt. 600-ter codice penale; legge 3
agosto 1998, n. 269).
Di conseguenza, chi utilizza dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali,…),
raccolti con il proprio cellulare o altri dispositivi, deve vagliare tutte queste circostanze e
porre attenzione a che i propri comportamenti non ledano i diritti dei terzi, ad esempio
evitando di riprendere persone in atteggiamenti o situazioni che possano lederne la dignità o
astenendosi dal divulgare immagini, anche occasionalmente, ad un numero elevato di soggetti
senza che la persona fotografata o filmata ne sia a conoscenza e possa attivarsi al fine di
tutelare la propria sfera privata.
3. Divulgazione dei dati
Come è noto, i moderni telefoni cellulari, così come altri dispositivi elettronici, consentono
facilmente, ed in ogni momento, agli utenti di scattare fotografie o registrare suoni o filmati,
riconducibili a delle persone fisiche. Tali strumenti consentono anche l’invio ad altre persone
delle fotografie o delle registrazioni sopra citate, ad esempio mediante l’utilizzo di “MMS”,
oltre ad offrire la possibilità di utilizzare i suddetti dati per la pubblicazione su siti internet.
Di fronte a queste opportunità fornite dall’utilizzo delle nuove tecnologie occorre chiarire che
la diffusione di dati personali di questo genere, ai sensi della normativa vigente, non può
avvenire sulla base della libera volontà di chi li ha acquisiti, in quanto ciascuna persona è
titolare del diritto alla protezione dei dati personali. Di conseguenza, la diffusione o la
comunicazione in via sistematica di dati personali, quali quelli anzidetti, specie se ad una
pluralità di destinatari, può avvenire soltanto dopo che la persona interessata sia stata
debitamente informata in ordine alle successive modalità di utilizzo dei dati, con particolare
riferimento all’eventualità che i dati siano diffusi o comunicati sistematicamente, ed abbia
manifestato il suo consenso (ai sensi degli artt. 13 e 23 del predetto Codice ). Nel caso di dati
sensibili il consenso dovrà essere espresso in forma scritta, fermo restando comunque il
divieto di divulgare dati sulla salute.
Tali regole di carattere generale valgono anche nell’ambito delle comunità scolastiche nelle
quali assume un particolare significato culturale nei confronti dei giovani l’esigenza di
assicurare la conoscenza ed il rispetto delle norme poste a tutela dei diritti dei singoli.
Ciò significa che gli studenti, i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno
scattare delle fotografie o effettuare registrazioni audio o video all’interno delle istituzioni
scolastiche, con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi, e successivamente utilizzare,
divulgare, inviare i dati personali acquisiti sono obbligati a porre in essere due adempimenti:
A – si deve informare la persona interessata circa:
- le finalità e le modalità del trattamento che si intende effettuare in relazione a tali
dati;
- i diritti di cui è titolare in base all’art. 7 del Codice , quali, ad esempio, il diritto di
ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali;
- gli estremi identificativi di colui che usa il telefono cellulare o altri dispositivi per
raccogliere i dati.
B – deve acquisire il consenso espresso dell’interessato. Nel caso in cui il trattamento riguardi
dati di tipo sensibile, occorre acquisire il consenso in forma scritta, fermo restando il predetto
divieto di divulgare i dati sulla salute.
L’inosservanza dell’obbligo di preventiva informativa all’interessato comporta il pagamento
di una sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro sino ad un
massimo di 18.000 euro ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino
situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, la sanzione va da un
minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro (cfr. art. 161 del Codice).
3.1 Uso personale
Nell’ipotesi in cui, viceversa, i filmati, le immagini o i suoni, relativi ad altre persone, siano
acquisiti mediante telefonino per “fini esclusivamente personali” non operano i predetti
obblighi di informativa e di acquisizione del consenso in materia di trattamento dei dati
personali. Ciò, tuttavia, a condizione che le informazioni così raccolte "non siano destinate ad
una comunicazione sistematica o alla diffusione".
Gli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso non operano ad esempio, come
chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali, nel caso dello scatto di una fotografia
e del suo invio occasionale (ad esempio, ad amici o familiari): il soggetto che la scatta o che
effettua la ripresa con il proprio telefono mobile soddisfa esclusivamente esigenze di carattere
strettamente personale (culturali, di svago o di altro genere) e le immagini comunicate restano
in un ambito circoscritto di conoscibilità.
Gli obblighi in questione risultano, al contrario, applicabili nel diverso caso in cui, benché per
scopi anche semplicemente culturali o informativi, l’immagine sia raccolta per essere diffusa
in Internet o comunicata sistematicamente a terzi.
Tra queste due ipotesi, come è stato spiegato sempre dal Garante, vi possono essere peraltro
situazioni-limite alle quali va posta particolare attenzione e che vanno esaminate caso per
caso.
A titolo esemplificativo si fa presente che i dati personali in questione (immagini, filmati,
registrazioni vocali,…) possono essere inviati, ad esempio tramite MMS, con una sola
comunicazione a terzi diretta, però, ad un numero assai ampio di destinatari. Qui si possono
determinare condizioni pratiche nelle quali l’invio pur occasionale dell’immagine avviene con
caratteristiche tali da dar vita ad una comunicazione a catena di dati.
In ogni caso, resta fermo che anche l’utilizzo di immagini, filmati o registrazioni vocali per
fini esclusivamente personali deve rispettare comunque l’obbligo di mantenere sicure le
informazioni raccolte, tenendo conto che il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e
della dignità dei terzi interessati è sotteso anche a questi trattamenti e che se si cagiona a terzi
un eventuale danno anche non patrimoniale colui che utilizza in modo improprio le immagini
o altri dati personali, raccolti con il cellulare o con analogo dispositivo elettronico, deve
risarcirlo se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.
4. Regolamenti di istituto e sanzioni disciplinari
Gli studenti che non rispettano gli obblighi sopra richiamati, di preventiva informativa, nei
casi che lo prevedono, commettono una violazione, punita con una sanzione amministrativa,
della cui applicazione è competente il Garante (artt. 161 e 166 del Codice).
In ogni caso, gli studenti devono adottare un comportamento corretto e di rispetto nei
confronti del dirigente scolastico, del personale della scuola e dei loro compagni, con
riferimento al quale i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i
comportamenti che configurano mancanze disciplinari (artt. 3 e 4, d.P.R. 24 giugno 1998, n.
249 - “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria”).
Ne segue che tali comportamenti, connessi ad un trattamento improprio di dati personali
acquisiti mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, devono essere sanzionati con
opportuno rigore e severità nell’ambito dei regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.
Le scuole sono dunque tenute a conformare i propri regolamenti secondo i chiarimenti sopra
illustrati individuando, nell’ambito della propria autonomia, le sanzioni più appropriate da
irrogare nei confronti degli studenti che violano il diritto alla protezione dei dati personali
all’interno delle comunità scolastiche.
Si deve infine richiamare l’attenzione sulla possibilità da parte delle istituzioni scolastiche
autonome, nei propri regolamenti, di inibire, in tutto o in parte, o di sottoporre
opportunamente a determinate cautele, l’utilizzo di videotelefoni e di MMS all’interno delle
scuole stesse e nelle aule di lezione.
L’istituzione scolastica è infatti dotata del potere di dettare delle apposite disposizioni
organizzative interne all’istituto volte a disciplinare l’utilizzo dei c.d. MMS da parte degli
studenti, ad esempio vietando l’utilizzo delle fotocamere, delle videocamere o dei registratori
vocali, inseriti all’interno di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, in assenza di un
esplicito consenso manifestato dall’interessato.
La violazione di tali regole contenute nei regolamenti di istituto può dunque configurare
un’infrazione disciplinare, con conseguente applicazione della relativa sanzione individuabile
dalla scuola stessa.
In considerazione della vasta rilevanza sociale che ha assunto il fenomeno dell’utilizzo dei
telefoni cellulari per l’acquisizione ed il trattamento di dati personali nell’ambito delle scuole
italiane, risulta particolarmente auspicabile l’adozione delle misure sopra indicate unitamente
all’individuazione di spazi di riflessione e di studio in ordine alle problematiche oggetto della
presente direttiva al fine di favorire tra i giovani la consapevolezza dell’importanza del diritto
alla protezione dei dati personali nell’ordinamento vigente nell’ottica di diffondere la cultura
della legalità.
Il Ministero della Pubblica Istruzione, in collaborazione con il Garante per la Protezione dei
Dati Personali, promuoverà iniziative di informazione e formazione rivolte ai dirigenti
scolastici al fine di diffondere nelle scuole la più ampia conoscenza della normativa inerente
l’esercizio del diritto alla protezione dei dati personali e le relative tutele.
IL MINISTRO
Giuseppe Fioroni

all. prot. 4751 4 ottobre 2007

Ministero della Pubblica
Istruzione
Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per lo Studente
1
Programma Nazionale .La Pace si fa a Scuola.,
4 ottobre ‐ Giornata Nazionale della Pace a Scuola.
Premessa
Educare il cuore e l.intelligenza della persona alla comprensione delle diversità è
l.impegno che la scuola, da tempo, si è posto e che i suoi insegnanti, insieme agli studenti
ed alle famiglie, hanno perseguito con passione ed impegno in vista dello sviluppo
integrale della persona umana.
Si è così formato un patrimonio che, accumulato negli anni, oggi ci consente di
godere di numerose, consolidate e proficue attività scolastiche di educazione alla Pace, al
rispetto ed alla solidarietà tra i popoli; è un patrimonio che oggi deve essere
sistematicamente ed organicamente integrato con quanto realizzato, analogamente ma
con modalità ed in contesti diversi, da organizzazioni sociali, istituzioni e associazioni
che operano nella società italiana.
Da un tale incontro dovrà nascere quella sinergia che consentirà all.Italia di
rispondere fattivamente e con grande incisività alla risoluzione ONU 53/25 del 10
novembre 1998 (con cui il periodo 2001‐2010 è stato proclamato ʺDecennio Internazionale
per una Cultura di Pace e Nonviolenza per le Bambine e i Bambini del Mondoʺ), alla
.Dichiarazione per una Cultura di Pace. dell.ONU del il 13 settembre 1999 ed al collegato
.Piano d.Azione per la Cultura della Pace.. Sarà così possibile, quindi, dare una risposta
concreta a quanto già affermato in precedenza dall.ONU, e precisamente nella costituzione
dell.Organizzazione delle Nazioni Unite per l.Educazione, la Scienza e la Cultura, in cui si
dichiarava che .dal momento che la guerra ha inizio nelle teste degli uomini è nella mente degli
esseri umani che bisogna iniziare a costruire la pace..
Pace come educazione allo sviluppo
Grazie anche alle possibilità offerte dall.autonomia scolastica e in linea con le nuove
indicazioni nazionali per la scuola primaria e con lo sviluppo di quelle .competenze di
cittadinanza. che il nuovo obbligo scolastico persegue, le scuole possono e devono
prevedere occasioni in cui poter sviluppare la trasversalità dell.insegnamento
coinvolgendo familiari, autorità amministrative locali e soprattutto esperti, organi di
stampa e ONG che possano arricchire il bagaglio di conoscenze dello studente. A tal fine
esistono tante .buone pratiche. sperimentate nel tempo dalle scuole e che vanno
disseminate, proiettate all.esterno e riproposte sistematicamente con la massima
diffusione.
Se il fenomeno della globalizzazione, che ha assunto spesso ed a ragione una
connotazione negativa di tipo economico . consumistico, potesse essere indirizzato alla
condivisione di valori comuni, di esperienze e di scelte di vita, in cui la qualità sia
prevalente sulla quantità, l.educazione potrebbe assumere un ruolo forte per una nuova e
positiva accezione del termine. Il processo di globalizzazione, facilitato dal rapido
sviluppo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, benché
rappresenti una sfida per le differenze culturali, crea allo stesso tempo le condizioni per un
rinnovato dialogo fra le varie culture e civiltà. Si rende pertanto necessario il superamento
della prospettiva locale, italiana o europea, per maturare uno sguardo globale sulla realtà
e per contrastare forme di pregiudizio e discriminazione, educando i ragazzi a sviluppare
la consapevolezza dell.essere soggetti interdipendenti.
Educare alla pace significa anche pensare allo sviluppo economico‐sociale in
termini nuovi. Per lungo tempo si è creduto che il benessere economico fosse la
componente essenziale dello sviluppo; oggi si ritiene che debbano essere prese in
considerazione non solo le istanze economiche ma tutto il complesso delle esigenze umane
ed ambientali.
La società industriale non è l.unico modello di comunità sviluppata e le
popolazioni dei paesi del Terzo Mondo devono essere incoraggiate a ricercare propri
modelli originali, fondati sul duplice principio dell.autosufficienza e dell.interdipendenza.
L.educazione allo Sviluppo Sostenibile, aspetto chiave dell.educazione alla Pace,
riflette l.impegno ad un.educazione di qualità caratterizzata dall.interdisciplinarità, da un
approccio olistico e dallo sviluppo del pensiero critico. In questa prospettiva sarà
opportuno favorire reti, connessioni e interazioni tra classi, scuole e istituzioni anche di
Paesi in via di sviluppo per incrementare la qualità dell.insegnamento e l.interiorizzazione
dei principi su cui si basa l.educazione allo Sviluppo Sostenibile.
Inoltre, un rapporto corretto con l.ambiente è già un passo verso la pace proprio
perché il territorio in cui viviamo è un bene collettivo, imparare a conoscerlo e a rispettarlo
significa umanizzare la nostra qualità di vita e difendere la Natura.
Pace come promozione del dialogo interculturale
La scuola ha sempre avuto un ruolo fondamentale per incoraggiare la creatività e
per ispirare un dialogo autentico tra le culture e per questo tutte le scuole devono essere
messe in condizione di poter attuare programmi di scambi culturali con altri Paesi.
Le nuove società multietniche, multireligiose e multiculturali, che si stanno
consolidando a seguito degli inarrestabili processi di globalizzazione e dei nuovi flussi
migratori, costituiscono i principi fondanti di una nuova cittadinanza consapevole e
solidale cui le nuove generazioni in nessun modo possono restare estranee.
Anche per questo, la Commissione Europea ha dichiarato che il 2008 sarà .Anno del
dialogo interculturale.: la promozione di un anno europeo è infatti finalizzata allo
sviluppo della consapevolezza, tra i cittadini europei e, in particolare tra i giovani, della
rilevanza, nei diversi ambiti della vita associata e individuale, della differenza culturale.
La scuola è quindi chiamata con maggior forza a contribuire fattivamente
proponendo ulteriori attività di promozione del dialogo interculturale per contribuire allo
sviluppo di una cittadinanza europea attiva, aperta al mondo, rispettosa della differenza
culturale e basata su valori condivisi.
Pace come gestione costruttiva e nonviolenta dei conflitti
Il conflitto . se incanalato nelle corrette forme di rappresentanza e di esercizio
democratico delle proprie libertà ‐ è un fenomeno fisiologico nella vita degli individui e
delle società: in caso contrario, può degenerare facilmente nella violenza distruttiva.
Come ha anche osservato Gandhi, spesso con l.utilizzo di metodi violenti i conflitti non
giungono ad una vera soluzione, ma vengono solo temporaneamente tacitati per evolvere
poi in ulteriori momenti di scontro. Per fortuna di noi tutti, nella vita degli individui e
delle società troviamo innumerevoli casi in cui la nonviolenza ha consentito di gestire e
risolvere costruttivamente i conflitti: è per questo che il cuore dell.educazione alla pace è
l.insegnamento a combattere le ingiustizie e le violenze senza usare le stesse armi,
utilizzando gli strumenti della nonviolenza attiva.
Di qui l.importanza di acquisire conoscenze e tecniche per la comprensione, in tutti
gli ambiti e a tutti i livelli, dei processi conflittuali in atto, delle relative cause e della
individuazione delle soluzioni nonviolente potenzialmente disponibili.
La pace si insegna e si impara, per questo la scuola ha una responsabilità speciale
Interiorizzare il concetto, ampio e complesso, di pace e riconoscere l.importanza
sostanziale dei diritti umani crea le basi per la formazione di cittadini responsabili,
consapevoli dei diritti e dei doveri di ciascuno e impegnati per la loro tutela, cittadini
impegnati nella propria realtà ma aperti al mondo.
Le istituzioni scolastiche, gli Enti Locali, le Regioni, il mondo dell.informazione e
più in generale, tutte le agenzie educative devono contribuire a sviluppare la cultura della
pace, della nonviolenza e dei diritti umani.
In questo senso la scuola è il luogo privilegiato dove poter migliorare la qualità
della vita delle persone e dove poter accrescere le loro capacità di partecipare ai processi
decisionali che guidano le politiche sociali, culturali ed economiche della nostra società.
Studenti, insegnanti, autorità scolastiche, associazioni ed enti locali possono unire
competenze, esigenze, risorse, valorizzando il protagonismo di ciascuno e costruendo una
fitta rete di attività che deve divenire sempre più quotidiana e ordinaria.
Che cosʹè la pace che vogliamo insegnare?
È necessario partire da una definizione di ʺpace positivaʺ, per cui la pace non è da
difendere, ma da costruire insieme. La pace non è solo assenza di guerre, ma un processo
che tende ad eliminare o a ridurre il più possibile le situazioni di violenza. La pace, infatti
.è un ordine sociale e internazionale nel quale tutti i diritti umani possano essere
pienamente realizzati per tutti gli uomini e tutte le donne. (articolo 28 della Dichiarazione
Universale dei diritti umani).
La cultura della pace positiva, della pace come progetto ed impegno nasce nel cuore
dell.uomo, si trasferisce nella società e deve essere considerata nell.azione politica degli
stati e delle istituzioni politiche che possono divenire portatrici di una cultura di pace.
L.apprendimento e la pratica dell.azione per la pace e la nonviolenza e per i diritti
umani devono essere finalizzati all.acquisizione del senso di responsabilità e devono
contribuire all.educazione del rispetto dell.Altro. Si tratta di uno .stile di vita., di un
.modo di essere. che non si apprende attraverso lo studio astratto di particolari discipline
ma che si .assorbe per contatto., perché si è immersi in un .clima di vita e di
apprendimento. in cui quotidianamente i valori della pace, del rispetto dell.altro e delle
regole, del benessere inteso come .stare bene insieme., vengano vissuti e respirati a pieni
polmoni. Anche la scuola (che forse è il .luogo. in cui fino ad oggi una tale
consapevolezza è maggiormente maturata e maggiormente praticati ne sono i principi) è
chiamata a rivedere taluni suoi meccanismi di relazione e a convertire verso la Pace la sua
proposta di vita (in accordo con le famiglie e il territorio, altrimenti sarebbe vano ogni suo
sforzo) e ad offrire un quadro in cui ci sia opportunità di cooperare ed educarsi alla pratica
dei diritti umani e civili.
La pace a scuola
E. fondamentale che la scuola sia un luogo di pace, un luogo dove si apprende il
valore della pace, dove si vive e si cresce in pace ovvero nel riconoscimento e nel rispetto
dei diritti umani.
E quando diciamo scuola, pensiamo a tutta la comunità scolastica:
in primo luogo gli studenti, da cui molto ci si aspetta ed a cui molto si chiede in
termini di maturazione personale e di condivisione degli sforzi che l.istituzione fa per la
loro crescita;
pensiamo alle famiglie, chiamate a maturare la condivisione delle finalità educative
della scuola con entusiasmo e lealtà, rinunciando a residuali e distruttive tentazioni
egoistiche;
pensiamo ai collaboratori scolastici, da sempre il .biglietto da visita. delle scuole,
chiamati a creare in ogni spazio dell.edificio il .clima giusto. ed a trasmettere con il
proprio lavoro il senso del rispetto per le cose e le persone;
pensiamo al personale amministrativo, chiamato a gestire compiti e ad organizzare
lavori che l.autonomia scolastica vuole sempre più complessi e trasparenti;
pensiamo ai docenti, chiamati ancora una volta a dare il meglio di sé come
educatori e come persone portatrici di valori, ben sapendo che a loro la società già chiede
molto pur non essendo sempre disposta a restituire quanto riceve;
pensiamo ai Dirigenti Scolastici, impegnati a dare gambe e respiro ad un.autonomia
scolastica che . se è foriera di grandi potenzialità e possibilità educative . richiede loro un
impegno ed una .fatica. prima sconosciuta ai vecchi .capi di istituto..
Una scuola di pace è, infatti, una scuola che riflette su sé stessa e che .si ripensa..
Tutti, dal dirigente scolastico agli insegnanti, dagli studenti, ai collaboratori e ai genitori
devono rispondere alla domanda: cosa possiamo fare per trasformare la nostra scuola in
un luogo di pace?
È quindi necessario che si pensi alla pace in tutti i momenti della vita scolastica:
• dal momento in cui si organizza l.accoglienza degli studenti;
• all.accoglienza e l.integrazione dei ragazzi non italiani nelle scuole;
• all.attivazione di percorsi specifici necessari al rispetto delle pari
opportunità;
• alla quotidiana gestione delle relazioni all.interno della scuola;
• alla costruzione comune del sapere e della cultura come processo di
cittadinanza;
• alle scelte didattiche volte a dare spazio e cittadinanza alle culture;
• alla cura della partecipazione alla vita scolastica delle varie componenti
(studenti, genitori, docenti, territorio, ecc.);
• alla cura per l.orientamento e le iniziative di contrasto alla dispersione
scolastica;
• al momento in cui i problemi esplodono e devono essere affrontati con
strumenti di pace.
Una cultura di pace, che ha anche lo scopo di preservare le future generazioni dallo
spettro della guerra, si raggiunge attraverso l.interiorizzazione dei valori e l.acquisizione
di atteggiamenti e comportamenti che riflettano e ispirino interazione sociale e
condivisione. Il rispetto per la differenza, la tolleranza, il dialogo e la cooperazione, in un
clima di fiducia e comprensione reciproca, è il presupposto per favorire la coesione sociale
e lo sviluppo di unʹeconomia fondata sulla conoscenza. Anche lo studio di talune
discipline, quelle più propriamente impegnate nella ricostruzione del senso della
comunità (la Storia, l.Educzione Civica, la Letteratura e, per i più grandi, il Diritto, la
Filosofia, la Storia dell.Arte, l.Economia, le Scienze naturali.) sono chiamate a connettere
la dimensione personale dei conflitti vissuti dai ragazzi e le modalità di trasformazione
nonviolenta da loro sperimentate, con dimensioni più ampie come i conflitti tra popoli o
tra Stati, il disvelamento dei processi macroeconomici, le contaminazioni artistiche, la
testimonianza letteraria, la tutela dell.ecosistema, favorendo così negli studenti
prospettive nuove nella capacità di lettura della realtà globale e nella immaginazione di
soluzioni alternative a quelle regressive (o patologiche) della guerra e della violenza.
Il pluralismo e il dialogo culturale sono oggi strumenti preminenti per arginare e
scoraggiare fenomeni di estremismo e fanatismo e per favorire la coesistenza pacifica e
l.arricchimento reciproco. La cultura, quella strutturata e finalizzata alla realizzazione
della persona è propria della Scuola (ed è così diversa dalla casualità, dal relativismo
scientifico e morale, dalla superficialità di tanta .pseudocultura. che circola con ogni
mezzo, tra i nostri ragazzi) ed è una delle poche carte (ma una carta .forte., piena di
significati) che abbiano oggi per superare e vincere anche i tanti .fondamentalismi. che
inquinano la nostra coscienza civile.
La pace come base dell.offerta formativa
L.educazione alla pace, intesa così come abbiamo tentato di specificare sinora, oltre
ad essere il valore fondamentale di riferimento per la definizione di ogni Piano dell.offerta
formativa scolastica, nasce da una consapevole definizione delle competenze che ogni
cittadino deve possedere per essere capace di mettersi in gioco nella democrazia glo‐cale.
Il concetto di pace all.interno della comunità scolastica può contribuire a mutare la
dimensione organizzativa e relazionale all.interno della scuola e anche a favorire il
protagonismo giovanile, non più inteso come preconcetto contraltare del .protagonismo
degli adulti. ma in chiave di una rinnovata e consapevole partecipazione alla comunità
scolastica e civile.
Affinché si possano costruire i saperi di una cultura figlia della logica della Pace è
necessario realizzare percorsi di .cittadinanza critica. offrendo anche nella scuola
visibilità ai soggetti che fattivamente operano per la pace ed i diritti sul territorio,
costruendo reti tra scuole, enti locali e società civile.
Le competenze da acquisire nel quadro di questi saperi sono di più ordini, come
ben segnalato dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18
dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l.apprendimento permanente e riprese
sia dall.indicazioni nazionali per il Curricolo della scuola dell.infanzia e della scuola del
Primo Ciclo oltre che dal Regolamento per l.innalzamento dell.obbligo di istruzione. Esse
vanno dalle competenze centrate sul sé a quelle rivolte verso il mondo, passando
attraverso quelle che consentono l.attenzione all.altro, al gruppo e all.organizzazione
sociale.
Nel rendere effettive tutte queste indicazioni concrete le scuole potranno avvalersi
del fondamentale apporto degli Enti Locali che in questi anni hanno già reso possibile
l.attuazione di importanti progetti di educazione alla pace.
Il ruolo degli insegnanti

Come ampiamente dimostrato dall.esperienza educativa delle scuole italiane,
l.insegnante, è il principale protagonista della diffusione di una cultura di pace a scuola. È
compito degli insegnanti gestire le classi in modo da promuovere la comprensione, il
rispetto reciproco delle differenze, la tolleranza, l.eguaglianza di genere e l.amicizia e la
solidarietà. Gli insegnanti, sostenuti dagli organismi direttivi e dalle Istituzioni, hanno
infatti la responsabilità di trasformare la classe in una comunità facendo emergere la
consapevolezza dell.importanza dei valori della pace, della cooperazione, della
coesistenza e della condivisione.
Realizzare e favorire un reale processo educativo nei giovani è già di per sé cosa
complessa e irta di difficoltà, come ben sanno i nostri insegnati. Figurarsi le difficoltà di
un.educazione alla Pace in una società, come la nostra, attraversata da sempre più forti e
contradditori segnali ad essa contrastanti. Non si tratta infatti di inserire nell.offerta
formativa una materia in più, un progetto in più. Non è una nuova materia da aggiungere
agli altri insegnamenti, né si tratta di riproporre la vecchia logica delle .educazioni.,
finalmente scomparsa . con le nuove indicazioni nazionali . dalla prospettiva curricolare
della scuola italiana. L.operazione che abbiamo sinora delineato, e che viene rilanciata
oggi, è . come abbiamo visto . molto profonda e complessa e dunque non può essere
affidata in modo esclusivo alla responsabilità e all.attività di un solo insegnante.
Ogni insegnante ha la stessa responsabilità e può contribuire a questo progetto di
vita in modo unico e originale.
È necessario però creare (anche nelle scuole che ne fossero ancora sprovviste) dei
riferimenti specifici all.interno della scuola assegnando ad almeno un insegnante la
funzione di coordinatore dei programmi di educazione alla pace.
Altrettanto necessaria è l.introduzione nei materiali didattici di tematiche relative ai
temi più rilevanti quali la prevenzione e la gestione costruttiva dei conflitti violenti, il
rispetto delle differenze culturali e dei diritti umani, l.ottica globale, dello sviluppo
sostenibile con la quale avvicinarsi alla conoscenza e alla risoluzione delle problematiche
sociali e ambientali determinati dai cambiamenti climatici.
Valorizzare le innumerevoli esperienze realizzate dalle scuole
Ogni spontanea iniziativa di pace e di educazione alla pace è un fatto positivo e,
come abbiamo visto, per la sua realizzazione occorre la collaborazione di tutto il personale
della scuola, soprattutto per promuovere il passaggio dalle iniziative occasionali alla
sistematicità dell.agire pedagogico per la pace.
E. necessario inserire i percorsi di educazione alla pace nei Piani dell.Offerta
formativa promuovendo attività che facilitino la partecipazione attiva degli studenti e il
coinvolgimento dei genitori. Per quanto detto prima, per essere efficace l.educazione alla
pace non deve limitarsi allʹinsegnamento dei valori e dei principi ma essere orientata
allʹazione.
E. importante essere disponibili e pronti ad utilizzare positivamente le
.emergenze. interne ed esterne creando sinergie con gli enti locali per far fronte alle
esigenze specifiche del territorio.
La Scuola, infatti, può contribuire concretamente alla costruzione della pace, della
solidarietà e dei diritti umani favorendo l.accoglienza e l.integrazione dei ragazzi non
italiani nelle scuole tramite gemellaggi e scambi culturali con le scuole dell.Europa,
dell.Africa, del Mediterraneo e con scuole di paesi in conflitto; può coinvolgere gli studenti
a partecipare direttamente a progetti di cooperazione internazionale per favorire lo
sviluppo di un dialogo interculturale e interreligioso e può incentivare iniziative di
ripudio della violenza e di boicottaggio dell.uso delle armi.
Né è da sottovalutare l.importanza che avrebbe, sia per i bambini che per gli
adolescenti, la conoscenza e lo studio . ognuno con le modalità proprie della sua età . di
personalità come Gandhi, La Pira, Capitini, Lorenzo Milani, Spinelli (solo per citarne
alcuni), personalità di cui oggi difficilmente è possibile uno studio approfondito nella
scuola. La ridefinizione delle indicazioni nazionali e l.attenzione posta allo studio del
Novecento già vanno in questa direzione: sarebbe auspicabile e ci aspettiamo che anche
altri (specie gli autori e gli editori dei libri scolastici, che tanta parte hanno avuto ed hanno
nel miglioramento dell.offerta formativa) facciano la loro proponendo con maggiore
attenzione non solo la tematica della pace ma anche quegli .operatori di pace. che hanno
marcato la nostra storia e la nostra cultura.
.La pace si fa a scuola.
Tra i progetti avviati per promuovere l.educazione alla pace particolare rilievo sarà
dato al progetto .La pace si fa a scuola., a cui tutte le scuole sono invitate a partecipare.
.La pace si fa a scuola. è un progetto partito nel dicembre 2006 dalla cooperazione
tra il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero della Difesa e le associazioni ed enti
che operano per progetti di educazione alla pace e cooperazione allo sviluppo su tutto il
territorio nazionale ed europeo.
Obiettivo prioritario del progetto è quello di diffondere e sviluppare nelle giovani
generazioni l.educazione alla pace, alla cooperazione, al rispetto della differenza e delle
altre culture, valori sui quali dovrà fondarsi la società del domani. Il progetto inoltre
prevede per le scuole un supporto per la progettazione di appositi percorsi formativi,
coerenti con le peculiarità territoriali, da porre in essere in stretto collegamento con le
famiglie e con altri soggetti ed istituzioni presenti a livello locale.
Il progetto si articola in diverse azioni supportate da un portale appositamente costituito,
www.lapacesifascuola.it.
Detto portale permette di:
‐ dare visibilità ai progetti che le scuole stanno realizzando per diffondere la cultura
della pace
‐ promuovere l.attivazione di una rete di scambi tra gi studenti delle scuole italiane
e le scuole libanesi.
‐ avviare iniziative di gemellaggio tra scuole italiane e libanesi con il fine di
progettare biblioteche, ludoteche e altre strutture la cui realizzazione potrebbe
essere curata dai nostri soldati e dalle ONG già presenti in loco.
‐ avviare un forum di discussione che rappresenti uno spazio di confronto per le
scuole sui temi della pace e della cooperazione e che metta in contatto gli studenti
con i nostri soldati in missione, i quali potranno anch.essi collegarsi al forum
utilizzando una password appositamente creata.
Ministro Generale
F. M. Conventuali
F.to P. Marco Tasca
Custode della
Basilica di San Francesco
F.to P. Vincenzo Coli
Il Ministro
della Pubblica Istruzione
F.to Giuseppe Fioroni

T.U. Istruzione

DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ISTRUZIONE


Articolo 200 - Tasse scolastiche e casi di dispensa
1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le tasse scolastiche sono:
a) tassa di iscrizione;
b) tassa di frequenza;
c) tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione;
d) tassa di rilascio dei relativi diplomi.
2. Gli importi per esse determinati dalla tabella E annessa alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate per le esigenze di funzionamento, amministrativo e didattico.
4. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 3 sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali.
5. Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche:
- gli studenti che abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali;
- gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti di cui all'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), limiti che, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso di inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.
6. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 5 si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante dal rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.
7. Sono dispensati altresì dalle tasse scolastiche, nonché dall'imposta di bollo, gli alunni e i candidati che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una delle seguenti categorie:
a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
c) ciechi civili.
8. Alla stessa condizione la dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.
9. Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.
10. Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal pagamento delle tasse; per gli studenti stranieri la dispensa è concessa a condizioni di reciprocità.
11. I benefici previsti dal presente articolo si perdono dagli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.

Divieto fumo

Legge 11 novembre 1975, n. 584
(in Gazz. Uff., 5 dicembre, n. 322).
Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico
Art. 1.
E’ vietato fumare:
a) nelle corsie degli ospedali; nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado; negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; nelle metropolitane; nelle sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime e aeroportuali; nei compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori che devono essere posti in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello Stato e nei convogli viaggiatori delle ferrovie date in concessione ai privati; nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letto, occupati da più di una persona, durante il servizio di notte;
b) nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, nelle sale chiuse da ballo, nelle sale-corse, nelle sale di riunione delle accademie, nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperte al pubblico, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.
Art. 2.
Nelle carrozze non riservate ai fumatori, le amministrazioni ferroviarie devono esporre, in posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare; nei quadri delle prescrizioni per il pubblico va riportata anche la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.
Per l'accertamento dell'infrazione e per la contestazione della contravvenzione restano ferme le norme vigenti in materia per le ferrovie dello Stato, per le ferrovie concesse all'industria privata e per gli altri mezzi di trasporto pubblico ai quali, in mancanza di disciplina specifica, si applicano le norme vigenti per le ferrovie dello Stato in quanto compatibili.
Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati al precedente art. 1, lettere a) e b), nonchè i conduttori dei locali di cui alla lettera b) di tale articolo, curano l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.
Art. 3.
Il conduttore di uno dei locali indicati all'art. 1, lettera b), può ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto dell'art. 1 della presenta legge ove installi un impianto di condizionamento dell'aria o un impianto di ventilazione rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche di definizione e classificazione determinate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).
A tal fine deve essere presentata al sindaco apposita domanda corredata del progetto dell'impianto di condizionamento contenente le caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione.
L'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare è autorizzata dal sindaco, sentito l'ufficiale sanitario.
Il Ministro per la sanità dovrà emanare, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, disposizioni in ordine ai limiti di temperatura, umidità relativa, velocità e tempi di rinnovo dell'aria nei locali di cui all'art. 1, lettera b), in base ai quali dovranno funzionare gli impianti di condizionamento o di ventilazione.
Art. 4.
Le norme di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 819, sono estese, ai fini dell'acquisto e dell'installazione degli impianti di cui al primo comma dell'art. 3, agli esercenti o proprietari delle sale cinematografiche appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio cinematografico, ovunque ubicate e già in attività anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.
Ferme le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare le misure di cui all'art. 140 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nei casi:
a) che si contravvenga alle norme di cui all'art. 2, terzo comma;
b) che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.
Indipendentemente dai provvedimenti adottati dall'autorità di pubblica sicurezza, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare previsto all'art. 3, terzo comma, è sospesa dall'autorità locale di pubblica sicurezza nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma. La sospensione può essere revocata dal sindaco, sentito l'ufficiale sanitario, dopo la constatazione della precisa efficienza dell'impianto in esercizio, qualora domanda in tal senso venga presentata dal conduttore del locale.
Nei casi di ripetute violazioni delle disposizioni contenute nella lettera b) del primo comma del presente articolo o di violazioni particolarmente gravi, il sindaco può revocare, sentito l'ufficiale sanitario, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista dall'art. 3, terzo comma.
Art. 6.
Sono a carico del conduttore di uno dei locali indicati all'art. 1, lettera b), tutte le spese necessarie per l'esecuzione dei controlli di cui al precedente articolo.
Art. 7.
I trasgressori alle disposizioni dell'art. 1 della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire mille a lire diecimila.
Le persone indicate al terzo comma dell'art. 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da lire ventimila a lire centomila; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'art. 5, primo comma, lettera b).
L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi.
Art. 8.
La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore, il quale è ammesso a pagare il minimo della sanzione nelle mani di chi accerta la violazione.
Se non sia avvenuta la contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di trenta giorni dall'accertamento.
Qualora il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può provvedervi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di contestazione o della notificazione, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale nel luogo e con le modalità indicate nel verbale di contestazione della violazione.
A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo giorno dalla contestazione o dalla notificazione, il trasgressore è ammesso al pagamento, con le modalità di cui al precedente comma, di una somma pari ad un terzo del massimo della sanzione. Art. 9.
I soggetti legittimati ad accertare le infrazioni, ai sensi delle norme richiamate dall'art. 2 della presente legge, qualora non abbia avuto luogo il pagamento di cui al precedente art. 8, presentano rapporto al prefetto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.
Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, all'autore della violazione.
L'ingiunzione prefigge un termine per il pagamento stesso, che non può essere inferiore a trenta giorni e superiore a novanta giorni dalla notificazione.
L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa gli interessati possono proporre azione davanti al pretore del luogo in cui è stata accertata la violazione entro il termine massimo prefisso per il pagamento.
L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.
Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'art. 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.
L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione, da tenersi entro venti giorni, e dispone la notifica a cura della cancelleria del ricorso e del decreto al prefetto e ai soggetti interessati.
E' inappellabile la sentenza che decide la controversia.
Art. 10.
Il diritto a riscuotere le somme, dovute per le violazioni indicate dalla presente legge, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Art. 11.
Salvo quanto è disposto dall'art. 9, decorso il termine prefisso per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute, su richiesta dell'Amministrazione della sanità procede l'intendenza di finanza, mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.
Art. 12.
La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.