giovedì 6 dicembre 2007

BOZZA REGOLAMENTO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“SAMMARTINO PARDO”

Scuola Secondaria di Primo Grado, via Randazzo 17 – 95125 – Catania
Tel. 095/431.060 - Fax 095/72.87.168 – E-mail : ctmm008001@istruzione.it
Codice fiscale: 80008170872 - Codice meccanografico: CTIC87700A


Visto il DPR n° 249 del 24.06.1998 in materia di Regolamento, recante
lo Statuto degli Studenti nella Scuola media secondaria, si emana il seguente


REGOLAMENTOINTERNO D’ISTITUTO

Premessa

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principî sanciti dalla Convenzione Internazionale Sui Diritti Dell’Infanzia, fatta a New York il 20 Novembre1989 e con i principî generali dell’ordinamento italiano.
(Comma 2 dell’art.1 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 249 del 24 Giugno 1998)

A - Norme di comportamento generale

1. I rapporti tra le varie componenti della scuola devono essere fondati su reciproco rispetto e collaborazione al fine di raggiungere gli scopi che la scuola stessa si propone, per cui è auspicabile che non si debba mai ricorrere a provvedimenti punitivi e altri metodi che comunque non dovranno ledere la possibilità di sviluppo della personalità dei singoli.
2. All’interno e nell’ambito dell’istituto e delle aree di sua pertinenza è obbligatorio tenere un comportamento rispettoso degli ideali, dei principi, delle sensibilità e della libertà di tutti, usare un linguaggio corretto e adottare un abbigliamento consono e coerente con le caratteristiche e le esigenze proprie della comunità scolastica.
3. Il diritto alle assemblee è rispettato per tutte le componenti della scuola e le assemblee devono essere utilizzate per la loro funzione di responsabilizzazione e partecipazione democratica e nello spirito del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione contenuto nel Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
4. Gli insegnanti, gli studenti e tutte le componenti della scuola devono usare il materiale dell’istituto in modo appropriato, sì da non danneggiarlo e ciascuno è responsabile del materiale didattico e delle attrezzature usati di volta in volta. Resta ferma la specifica responsabilità degli addetti alle varie strutture e di coloro ne fanno uso; tale responsabilità deve ritenersi diretta oltre che solidale all'interno del gruppo di lavoro.
5. Tutte le componenti scolastiche devono rispettare, all’interno dell’istituto, le norme sul divieto di fumare (come da legge n. 584 del 11 Novembre 1975).
6. Allo scopo di assicurare all’interno della comunità scolastica la migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, è vietato l’uso del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici durante le lezioni. Deroghe a tale divieto possono essere ammesse quando ricorrano esigenze di comunicazione con l’esterno dettate da ragioni di particolare urgenza e gravità.

B- Norme di comportamento per gli insegnanti

1. Gli insegnanti devono recarsi in classe al suono della prima campana e verificare la presenza di tutti gli studenti. È quindi necessario il loro ingresso in istituto almeno 5 (cinque) minuti prima del suono della campana che segnala l’inizio delle lezioni.
2. È fatto obbligo agli insegnanti della prima ora di controllare che tutti gli studenti assenti il giorno prima abbiano presentato la giustificazione. Sarà poi fatta l’apposita annotazione sul registro di classe.
Nel caso che uno studente ritardi la presentazione della giustificazione, l’annotazione di questo fatto deve essere riportata ogni giorno sul registro di classe fintanto che lo studente non provveda a quanto sopra. In assenza dell’insegnante della prima ora, gli studenti saranno giustificati dal Dirigente scolastico o dal suo delegato.
Lo studente che omette di presentare la giustificazione (e l’eventuale documentazione di supporto) per 3 giorni consecutivi potrà essere ammesso in classe solo a seguito di autorizzazione del Dirigente scolastico o dal suo delegato (debitamente annotata sul registro di classe). Qualora il ritardo si protragga ulteriormente, lo studente potrà essere ammesso a scuola solo se accompagnato da uno dei genitori. [1]
3. I ritardi vanno giustificati e annotati sul registro di classe.
Salvo gravi e documentati motivi ovvero in presenza del genitore, gli alunni in ritardo non possono essere ammessi in classe oltre l’inizio della seconda ora.
Ribadendo il principio per cui un alunno è tenuto a restare a scuola per l’intero orario delle lezioni, l’uscita anticipata è autorizzata dal Docente interessato seguendo le abituali procedure, soltanto per l’ultima ora delle lezioni. La deroga viene concessa unicamente in presenza di gravi e documentati motivi. La violazione di tali norme comporta sanzioni disciplinari.
In ogni caso gli studenti minori dovranno essere prelevati da un genitore o da chi esercita la potestà.
4. Per un efficace controllo delle assenze, ogni cinque giustificazioni o ingresso in ritardo, il compito di ammettere l’alunno in classe è demandato al Dirigente scolastico, ai suoi collaboratori e/o delegati, che saranno tenuti ad informare la famiglia in caso di numerose e ripetute assenze.
5. In caso di necessità di un secondo libretto delle giustificazioni, questo dovrà essere richiesto personalmente dal genitore o da chi ne fa le veci, anche in caso di studente maggiorenne.
6. Durante le ore di lezione gli studenti possono essere autorizzati ad uscire dall’aula uno alla volta solo per urgenti necessità, che il docente in servizio nella classe valuta a sua discrezione tenuto conto delle circostanze, o per esigenze suffragate da certificato medico o segnalate con apposita comunicazione della famiglia. Solo durante la seconda e la quinta ora di lezione possono essere autorizzate brevi uscite dall’aula degli studenti (possibilmente uno alla volta) che ne facciano richiesta nei casi in cui il docente lo ritenga necessario o opportuno.
E’ facoltà del docente, soprattutto quando in orario sono previste due o più ore consecutive, procedere a brevi interruzioni dell’attività didattica e autorizzare gli studenti ad uscire dall’aula. Il docente che esercita tale facoltà è comunque tenuto alla vigilanza sugli alunni ed è responsabile degli studenti autorizzati ad uscire dalla classe.
Durante l’orario scolastico non è di norma ammesso l’allontanamento dall’aula degli studenti che turbino il regolare svolgimento delle lezioni; nel caso potranno essere irrogate le sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento in relazione alla gravità dell’infrazione commessa. L’allontanamento temporaneo dall’aula è consentito solo se esistono locali idonei ad ospitare gli alunni interessati e personale disponibile a garantire la vigilanza necessaria; in tal caso il docente che dispone l’allontanamento deve attendere l’intervento delle persone che prendano in carico l’alunno, segnalare sul registro di classe ed avvertire il Dirigente scolastico o il suo delegato dell’accaduto.
7. E’ vietato l’uso del telefono cellulare durante lo svolgimento dell’attività didattica, salvo ricorrano particolari condizioni di necessità e/o urgenza.
8. Non sono permessi all’interno dell’istituto atti di violenza fisica o ideologica ai danni di chiunque; si deplora fra l’altro ogni tentativo di lite.

C- Norme di comportamento per gli studenti

1. Gli studenti sono tenuti ad entrare in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, al suono della prima campanella.
2. Gli studenti provenienti dalle frazioni e dai comuni limitrofi, potranno accedere, anche prima dell’orario stabilito, ai locali della scuola predisposti a tale accoglienza.
3. Gli studenti che comportandosi senza il dovuto riguardo danneggiano gli oggetti, le strutture e le attrezzature presenti nella scuola, dovranno rispondere personalmente dei danni per dolo e colpa grave e potranno essere soggetti a provvedimenti disciplinari. In ogni caso sarà tenuto in debito conto il principio di solidarietà del danno da fatto illecito.
4. Laboratori e aule speciali devono essere usati solo in presenza degli insegnanti. Tutti dovranno attenersi alle norme particolari dettate per l’uso di tali strutture.
5. Gli studenti hanno l’obbligo di tenere pulita e in ordine la classe e il laboratorio in cui lavorano. Le consumazioni devono essere fatte vicino ai distributori da cui vengono prelevate e non è ammesso il consumo di cibo e bevande in classe, nei laboratori e nelle aule speciali.
6. Gli studenti devono facilitare al massimo il lavoro del personale della scuola, nei riguardi del quale devono mantenere un comportamento corretto.
7. Durante le ore di lezione gli studenti non possono uscire dall’aula se non se non per urgenti necessità, o per esigenze suffragate da certificato medico o segnalate con apposita comunicazione della famiglia e comunque solo a seguito di autorizzazione dell’insegnante in servizio nella classe.
Solo durante la seconda e la quinta ora di lezione possono essere autorizzate brevi uscite dall’aula degli studenti (possibilmente uno alla volta) che ne facciano richiesta nei casi in cui il docente lo ritenga necessario o opportuno.
8. Gli studenti non devono uscire dall’aula nei cambi d’ora, eccetto gli spostamenti previsti dall’orario.
9. L’astensione dalle lezioni per sciopero non proclamato e non indetto da organizzazioni rappresentative degli studenti sarà considerata assenza ingiustificata. Verranno pertanto comminate sanzioni disciplinari agli studenti che si siano per tal motivo assentati dalle lezioni
L’interruzione del normale svolgimento dell’attività didattica per occupazione, autogestione e simili non è giustificata. In questi casi, i singoli Consigli di classe valuteranno eventuali provvedimenti da prendere (fra cui l’annullamento delle visite di istruzione e uscite didattiche già programmate).
10. In nessun caso gli studenti possono allontanarsi dalla scuola senza il permesso del Dirigente scolastico o di un suo delegato.
11. Durante lo svolgimento delle lezioni è vietato l’uso del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici. Deroghe a tale divieto possono essere autorizzate dai docenti quando ricorrano esigenze di comunicazione fra studenti e famiglie dettate da ragioni di particolare urgenza e gravità.
In caso di violazione del divieto di cui al comma precedente, il docente che lo ritenga opportuno o necessario per garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica può requisire il cellulare o qualsiasi altro dispositivo. Gli oggetti requisiti verranno consegnati all’Ufficio di presidenza che provvederà alla restituzione ai genitori dell’alunno che si presenteranno per il ritiro.
12. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
13. Per tutto ciò che attiene ai diritti e ai doveri, si rinvia al Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria – contenuto nel D.P.R. 24 giugno 1998, n.249 – il cui contenuto è da considerare parte integrante del presente regolamento di Istituto.

D- Disposizioni generali

1. In attesa di diversa regolamentazione nazionale l’Istituto deve garantire l’accessibilità di un locale agli studenti che scelgono un’attività alternativa all’insegnamento della Religione.
2. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono, conformemente a quanto previsto dagli accordi tra Stato Italiano e confessione religiosa. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
3. Gli studenti, gli insegnanti ed il personale non docente sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
4. La scuola garantisce la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie e gli studenti, anche allo scopo di scoraggiare l’abuso dei telefoni cellulari in classe. A tale scopo i genitori possono rivolgersi agli Uffici di presidenza e di Segreteria amministrativa per comunicare con i figli durante l’orario scolastico o per trasmettere loro messaggi; la scuola si impegna a garantire che queste comunicazioni avvengano in condizioni di massima riservatezza, nel rispetto della privacy delle persone.
5. Per l’organizzazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate si fa riferimento allo specifico Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto e reso operativo il giorno 25-06-2004.
6. Per un efficace controllo delle assenze, ogni cinque giustificazioni o ingressi in ritardo il compito di ammettere l’alunno in classe è demandato al Dirigente scolastico o ai suoi delegati che potranno, se lo riterranno opportuno, informarne la famiglia.
7. Spetta altresì al Dirigente scolastico o ai suoi delegati l’ammissione in classe degli studenti che omettano di presentare la giustificazione delle assenze per più di tre giorni consecutivi.
8. In caso di necessità di un secondo libretto delle giustificazioni, questo dovrà essere richiesto personalmente da un genitore o da chi ne fa le veci, anche in caso di studente maggiorenne; nell’impossibilità di presentarsi personalmente, potrà far pervenire alla Presidenza dichiarazione scritta, datata e firmata in cui dovranno anche essere riportate le motivazioni della richiesta.

E- Organi collegiali

1. La convocazione ordinaria degli Organi Collegiali deve essere disposta con almeno cinque giorni di preavviso, con l’indicazione dell’ordine del giorno.
2. Gli Organi Collegiali possono avvalersi della partecipazione di esperti. In tal caso, con un preavviso di almeno otto giorni dovranno essere comunicati al Consiglio d’Istituto il nome della/e personalità invitata/e, l’argomento oggetto dell’intervento, data, ora e durata dell’intervento stesso.
3. Di ogni seduta degli OO. CC. deve essere redatto processo verbale.
4. Le sedute e relative delibere sono valide se è presente almeno la metà più uno dei membri in carica.
5. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta (50% più uno) dei voti validamente espressi (D. Lgst. 297/94 art. 37). In caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione è segreta solo quando riguarda direttamente persone.
6. Le mozioni o gli interventi di cui si chieda trascrizione a verbale devono essere presentate per iscritto.
7. Eventuali modifiche all’ordine del giorno devono essere comunicate al Presidente in apertura della seduta, per iscritto ed essere approvate a maggioranza assoluta.
8. Gli atti del Consiglio d’Istituto devono essere pubblicati in apposito Albo della scuola.


F - Regolamento disciplinare

1. SANZIONI

1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.
Le sanzioni sono proporzionate all’infrazione disciplinare commessa e, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza rilevata.
2. La responsabilità disciplinare è personale.
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni individualmente o col supporto del coordinatore o di altro tutore. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (D.P.R. n. 249 del 24.06.98).
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.
3. In presenza di comportamenti occasionali e non gravi relativi a: scarsa diligenza e puntualità, disturbo durante le lezioni, atteggiamenti offensivi, violazioni delle norme di sicurezza, abbigliamento non consono all'istituzione scolastica, uso non autorizzato del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione. Il richiamo verbale può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta.
4. Sanzioni: tenuto conto dei principi e dei criteri di cui agli artt.48 e 49 del presente regolamento e delle disposizioni del D.P.R. 24 giugno 1998, n.249, la violazione dei doveri disciplinati dal presente regolamento danno luogo all’irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
1. L’ammonizione scritta (cd. nota): è irrogata attraverso comunicazione formale allo studente ed alla famiglia. Consiste nella censura del comportamento contrario ai doveri dello studente e nel richiamo formale al loro rispetto.
2. L’allontanamento dalla Comunità scolastica (cd. sospensione): è irrogato, in caso di gravi e/o reiterate infrazioni, con atto del Consiglio di classe, accompagnato dal visto del Dirigente scolastico e trasmesso alle famiglie con comunicazione formale. Consiste nella sospensione temporanea, per periodi non superiori a quindici giorni, dal diritto di frequenza della scuola.
Nel periodo di allontanamento dalla scuola è consentito ai genitori ed allo studente l’accesso all’informazione sullo sviluppo dell’attività didattica. É altresì consentito ai genitori ed allo studente il rapporto con la scuola per concordare interventi adeguati ed utili al fine di favorire il rientro nella Comunità scolastica.
Le sanzioni sono irrogate dall’organo competente, con le forme di pubblicità prescritte, secondo lo schema seguente[i]:
Comportamento sanzionato
Organo competente a disporre la sanzione
Sanzione
Pubblicità del provvedimento sanzionatorio
1. Ripetute violazioni dei doveri dello studente quali:
correttezze e offese verso i componenti della comunità scolastica;
turpiloquio;
disturbo continuato durante le lezioni;
mancanze plurime ai doveri di diligenza;
inosservanza di disposizioni organizzative e di sicurezza e utilizzo non corretto delle strutture scolastiche
abuso del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici
ripetute assenze e/o ritardi non giustificati
Docente e/o Dirigente Scolastico
A) Ammonizione scritta (nota)
Annotazione nel registro di classe; comunicazione alla famiglia
La nota viene comunicata alla famiglia dal docente che l’ha disposta utilizzando i moduli prestampati disponibili in segreteria. Lo stesso docente comunica il provvedimento al CdC per il tramite del Coordinatore di classe
2. Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altre persone
Docente e/o Dirigente Scolastico
B) Ammonizione scritta (nota) e risarcimento del danno
Annotazione nel registro di classe; comunicazione alla famiglia
3. Violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali scolastici
Dirigente Scolastico
C) Ammonizione scritta (nota) e sanzione pecuniaria di legge
Annotazione nel registro di classe; comunicazione alla famiglia
4. Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta, quando il numero di “note” conseguite dall’alunno è pari a tre
5. Gravi violazioni dei doveri dello studente che turbino il regolare andamento delle lezioni, quali:
· gravi scorrettezze, offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica
· disturbo grave e continuato durante le lezioni; mancanze gravi e continuate ai doveri di diligenza e puntualità;
· falsificazione di firme e alterazione di risultati
Consiglio di classe e visto del Dirigente scolastico
D) Allontanamento dalla scuola (sospensione) da 1 a 5 giorni
Comunicazione alla famiglia e convocazione dal docente coordinatore di classe
6. Ripetersi – anche una sola volta - di comportamenti già sanzionati con l’allontanamento dalla scuola fino a cinque giorni da parte degli studenti che già siano stati sospesi per la somma di tre ammonizioni scritte
7. Gravi e ripetute violazioni dei doveri dello studente che turbino il regolare andamento delle lezioni, quali:
violenza intenzionale, offese gravi alla dignità delle persone
offese al decoro personale, alla religione, alle istituzioni
Consiglio di classe e visto del Dirigente scolastico
E) Allontanamento dalla scuola (sospensione) da 6 a 15 giorni
Comunicazione alla famiglia e convocazione dal Dirigente scolastico o dal docente coordinatore di classe
8. Commissione di reati o fatti avvenuti all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della vita scolastica
Giunta esecutiva su proposta del Consiglio di classe
F) Allontanamento dalla scuola (sospensione) per un periodo superiore ai 15 giorni
(la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo)
Comunicazione alla famiglia e convocazione dal Dirigente scolastico
9. Offese al decoro personale, alla religione, alle istituzioni
Giunta esecutiva su proposta del Consiglio di classe
G) Allontanamento dalla scuola (sospensione) fino alla fine delle lezioni o Esclusione dallo scrutinio finale?
Comunicazione alla famiglia e convocazione dal Dirigente scolastico
10. Offese alla morale
11. Oltraggio all’istituto o al corpo insegnante
Giunta esecutiva su proposta del Consiglio di classe
H) Esclusione dallo scrutinio finale o dagli esami Espulsione dall’Istituto (?)
Comunicazione alla famiglia e convocazione dal Dirigente scolastico
Costituisce parte integrante della sanzione l’abbassamento del voto di condotta.
L’alunno che incorra nella sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni o in altra più grave perde il beneficio dell’esonero dalle tasse.[2]

La valutazione della gravità del comportamento sanzionato deve tenere conto dei seguenti elementi:
rilevanza delle mancanze che offendono la persona o l’immagine della scuola nonché il grado di danno o pericolo causato
intenzionalità del comportamento e grado di imprudenza e negligenza anche con riferimento alla prevedibilità dell’evento da parte dello studente
reiterazione dell’intenzione
concorso nell’infrazione di più studenti tra loro
sussistenza di altre circostanze con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.
Tutte le infrazioni previste dal presente regolamento sono sanzionabili quando vengano commesse sia all’interno dell'edificio scolastico e durante le attività curricolari sia durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola anche in sedi diverse.
5. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro alla scuola di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d’anno, presso altra scuola. La valutazione in merito è devoluta al Consiglio di classe.
In caso di gravi inadempienze che rendano in maniera assolutamente incompatibile la presenza dell’alunno in classe, il Dirigente scolastico può disporre, in casi di estrema urgenza, i provvedimenti cautelari più adeguati, promuovendo contestualmente il procedimento per l’irrogazione della sanzione disciplinare presso gli organi competenti, i quali dovranno ratificare il provvedimento del Dirigente.
6. Sostituzione delle sanzioni: il Consiglio di classe deve offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento, quali:
· operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici
· collaborazione con il personale ausiliario
· riordino della biblioteca
· svolgimento di attività di assistenza e di volontariato nell’ambito della comunità scolastica.
Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.
Il Consiglio di classe deve altresì cercare di evitare danni per lo studente derivanti dall'interdizione momentanea degli studi tenendo, per quanto possibile, un contatto con lo studente e la famiglia in modo da facilitare il rientro dello studente nella normale attività della comunità scolastica.
7. Adozione delle sanzioni: gli organi competenti a disporre le sanzioni (Docente, Dirigente Scolastico, Consiglio di classe, Giunta Esecutiva) decidono dopo aver sentito le ragioni addotte dallo studente che ha la facoltà di presentare prove e testimonianze.
Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalle commissioni d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Il procedimento sanzionatorio si deve concludere entro trenta giorni dalla data della contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.
Le riunioni dei Consigli di classe, nella composizione allargata di cui all'art.5, comma secondo, lett. c) del D.Lgs. 297/94, e quelle della Giunta Esecutiva di norma sono pubbliche e ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, i genitori e gli studenti della classe. Tuttavia, trattandosi di discussione su argomenti che possono avere risvolti personali e coinvolgere il diritto alla privacy delle persone, esse si svolgono tra i soli membri dell’organo collegiale competente quando ne facciano richiesta all’organo stesso i genitori o gli alunni coinvolti nel procedimento; in tal caso i membri dell’organo collegiale sono tenuti al segreto sui fatti che coinvolgono le persone.
“Su richiesta formale e unanime di tutte le persone coinvolte nel procedimento – persone offese, qualora esistano, e studenti in causa – la seduta può essere pubblica.” DA SOPPRIMERE, vista la modifica precedente?
Nel caso in cui il procedimento disciplinare riguardi un rappresentante della componente studentesca ovvero il figlio di un rappresentante dei genitori, essi saranno sostituiti, per il solo procedimento disciplinare, dal primo o dai primi dei non eletti.
Il voto relativo alle sanzioni disciplinari è segreto; la delibera relativa alla sanzione viene adottata a maggioranza assoluta dei voti validi e, in caso di parità, viene ripetuta una seconda volta. Se anche la seconda votazione termina in parità, la sanzione non è applicata.

2. IMPUGNAZIONI

1. Procedure: fatto salvo il diritto di autotutela e di revocabilità degli atti, si dispone quanto segue:
· contro l’allontanamento irrogato dal Consiglio di Classe è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, al Provveditore agli Studi che decide in via definitiva;
· contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento dello studente dalla Comunità scolastica, è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento, all’Organo di garanzia interno per la disciplina degli alunni – CONSIGLIO DI

3. GARANZIA - , istituito ai sensi dell’art.5, co. 2, del D.P.R. 249/98.

1. Il Consiglio di Garanzia deve deliberare entro 20 giorni. Contro le delibere del Consiglio di Garanzia è ammesso ricorso al Provveditore entro 15 giorni dalla data di notifica della decisione.
Il Provveditore decide in via definitiva, entro 30 giorni, sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse contro le decisioni del Consiglio di Garanzia.
L’eventuale impugnazione non sospende l’efficacia della sanzione. La sospensione può essere eventualmente accordata su istanza motivata dell’interessato e a discrezione dell’Organo competente alla irrogazione.
2. Il Consiglio di garanzia è composto da:
· 2 rappresentanti degli studenti
· 2 rappresentanti dei genitori
· 2 rappresentanti dei docenti eletti dal Collegio dei docenti
· Dirigente scolastico o suo delegato.
Qualora uno o più membri dell’organo siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione, sono sostituiti da un membro supplente.
Il Consiglio di Garanzia resta in carica tre anni. I suoi membri decadono quando non sono più attori nella comunità scolastica.
3. Il Consiglio di Garanzia:
dirime i conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del presente regolamento
decide sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari di cui al n.2 dell'art.55 del presente regolamento
formula proposte al Consiglio di Istituto per la modifica del regolamento interno di disciplina.
4. Il Provveditore decide in via definitiva, entro 30 giorni, sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni del D.P.R. 249/98. La decisione è assunta previo parere dell’Organo di garanzia provinciale, istituito ai sensi dell’art. 5, co.4, del D.P.R. 249/98.




[1] Secondo il Prof. Landini – SOLARI – tale norma viola il diritto di istruzione per cui non sarebbe possibile non ammettere lo studente in ogni caso. Personalmente ritengo che con questa norma non si impedisca allo studente di esercitare il suo diritto allo studio ma semplicemente si subordina l’esercizio di tale diritto ad una condizione imposta dalla necessità di spingere i ragazzi e le loro famiglie a rispettare le regole vigenti nella scuola.
[2] DLgst. 297/1994, art.200, comma 11
[i] Il presente quadro indicativo delle sanzioni è stato formulato sulla base delle seguenti norme:
sanzioni sub D) ed E): art.4, co.7, DPR 249/1998 (Statuto degli studenti) e art 328 del DLgst. 297/1994 (richiamato esplicitamente dallo Statuto);
sanzioni sub A), B) e C): art.5, co.2, DPR 249/1998 (Statuto degli studenti) che fa riferimento, in merito alle impugnazioni, alle “sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1” (e da me indicate nel punto precedente). Ritengo che, implicitamente, tale disposizione faccia riferimento alle sanzioni meno gravi della sospensione;
sanzioni sub F) ed G): vero che l’art.4, co.7, DPR 249/1998 (Statuto degli studenti) esclude la sospensione per più di 15 giorni; è però anche vero che il co.9, dello stesso art.4 dello Statuto degli studenti dispone che “l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo” e la direttiva del Ministero del 15-3-2007 dispone espressamente che “Come già chiarito nella direttiva n.16/2007, il divieto generale di disporre un allontanamento superiore a 15 giorni, posto dall’art. 4, comma 7 del d.p.r. n.249/1998, può essere derogato quando si sia in presenza di fatti di rilevanza penale, o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone (comma 9 dello stesso decreto).
In queste due situazioni la durata della sanzione è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo”;
sanzioni sub H): il richiamo in tal caso è sempre alla citata direttiva del Ministero, laddove si afferma che “Si ritiene opportuno che i citati regolamenti di disciplina (..) prevedano sanzioni severe, commisurate alla particolare gravità dei comportamenti tenuti dagli studenti.
In quest’ottica, il Ministero ha avviato la procedura di revisione degli articoli 4 e 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti allo scopo di consentire (..) la possibile applicazione di sanzioni particolarmente incisive, secondo un principio di progressività e di proporzionalità, nei casi eccezionali che presentino connotazioni di estrema gravità.
In particolare, la nuova disciplina prevederà che in tali ultimi casi, tassativamente individuati dal regolamento di istituto, la sanzione potrà comportare l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi”, anche se il riferimento è fatto in tal caso in prospettiva.

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